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Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell'11 dicembre 2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

Gli Stati membri hanno ratificato la convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Gli Stati membri hanno concluso la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in seguito denominata: "la convenzione di Dublino")2.

Ai fini dell'applicazione della convenzione di Dublino è necessario determinare l'identità dei richiedenti asilo e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne della Comunità. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione della convenzione di Dublino e, in particolare, dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) ed e), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se uno straniero trovato illegalmente nel suo territorio abbia presentato domanda di asilo in un altro Stato membro.

Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali.

A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato "Eurodac", comprendente un'unità centrale, che opererà presso la Commissione e che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e la banca dati centrale.

È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare tempestivamente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo e di tutti gli stranieri che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno 14 anni di età.

È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione all'unità centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nella banca dati centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al congelamento ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di stranieri.

Gli stranieri che hanno presentato domanda di asilo in uno Stato membro possono avere la possibilità di chiedere asilo per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate dall'unità centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte degli stranieri che hanno soggiornato nella Comunità per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.

Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena gli stranieri cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri nei riguardi dell'unità centrale per quanto concerne l'utilizzazione, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.

Mentre la responsabilità extracontrattuale della Comunità in relazione alle attività del sistema Eurodac sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato, è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.

Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo delle misure proposte, vale a dire l'istituzione presso la Commissione di un sistema per il confronto dei dati sulle impronte digitali, come supporto all'attuazione della politica di asilo della Comunità, non può, per sua stessa natura, essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

Poiché spetta ai soli Stati membri sia rilevare e classificare i risultati dei confronti trasmessi dall'unità centrale, sia congelare i dati relativi alle persone ammesse e riconosciute come rifugiati e poiché tale responsabilità attiene alla sfera particolarmente delicata del trattamento dei dati personali e potrebbe influire sul godimento delle libertà individuali, vi è motivo che il Consiglio si riservi di esercitare esso stesso alcune competenze di esecuzione riguardanti in particolare l'adozione di misure che assicurino la sicurezza e l'attendibilità di tali dati.

Le misure necessarie per l'attuazione delle altre misure del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione3.

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati4, si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel contesto del sistema Eurodac.

A norma dell'articolo 286 del trattato, la direttiva 95/46/CE si applica altresì alle istituzioni e agli organismi comunitari. Poiché l'unità centrale sarà istituita presso la Commissione, la suddetta direttiva si applicherà al trattamento dei dati personali effettuato dall'unità centrale.

I principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, andrebbero rafforzati o chiariti, in particolare in rapporto ad alcuni settori.

È opportuno controllare e valutare l'attività dell'Eurodac.

Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni per punire l'uso dei dati registrati nella banca dati centrale con finalità contrarie a quelle dell'Eurodac.

Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, non partecipa all'adozione del presente regolamento e, di conseguenza, non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello della convenzione di Dublino.

Il presente regolamento dovrebbe fornire la base giuridica per le modalità di applicazione necessarie, in vista di una rapida applicazione del regolamento stesso, affinché gli Stati membri e la Commissione pervengano ai richiesti accordi tecnici. La Commissione dovrebbe pertanto essere incaricata di verificare la sussistenza di tali condizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1

Scopo dell'"Eurodac"

1. È istituito un sistema denominato "Eurodac", allo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi della convenzione di Dublino, per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro e di facilitare inoltre l'applicazione di tale convenzione secondo le disposizioni del presente regolamento.

2.

L'Eurodac comprende:

  1. a) l'unità centrale di cui all'articolo 3;

  2. b) una banca dati centrale informatizzata, nella quale vengono trattati i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, in vista del confronto dei dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo e delle categorie di stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1;

  3. c) i mezzi di trasmissione dei dati tra gli Stati membri e la banca dati centrale.

Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati all'unità centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.

3. Fatta salva l'utilizzazione dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi della propria legislazione nazionale, i dati sulle impronte digitali e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, della convenzione di Dublino.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) "convenzione di Dublino": la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990;

  2. b) "richiedente asilo": lo straniero che ha presentato una domanda di asilo o per conto del quale è stata presentata una siffatta domanda;

  3. c) "Stato membro d'origine":

  4. i) in relazione ai richiedenti asilo, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'unità centrale e che riceve i risultati del confronto;

  5. ii) in relazione alle persone di cui all'articolo 8, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'unità centrale;

  6. iii) in relazione alle persone di cui all'articolo 11, lo Stato membro che trasmette detti dati all'unità centrale e che riceve i risultati del confronto;

  7. d) "rifugiato": la persona cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa ai rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

  8. e) "risposta pertinente": la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dall'unità centrale, sulla base di un confronto, tra i dati sulle impronte digitali registrati nelle banche dati e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell'articolo 4, paragrafo 6.

2. I termini definiti nell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

3. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell'articolo 1 della convenzione di Dublino hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

Art. 3

Unità centrale

1. È istituita presso la Commissione un'unità centrale, alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) per conto degli Stati membri. L'unità centrale è dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

2. I dati riguardanti i richiedenti asilo e le persone di cui agli articoli 8 e 11 sono trattati dall'unità centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento.

3.

Ogni tre mesi l'unità centrale elabora una statistica da cui risultano:

  1. a) il numero dei dati trasmessi relativi ai richiedenti asilo e alle persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1;

  2. b) il numero delle risposte pertinenti riguardanti i richiedenti asilo che hanno presentato domanda in un altro Stato membro;

  3. c) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1 che hanno presentato domanda in un momento successivo;

  4. d) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 11, paragrafo 1 che avevano presentato in precedenza domanda in un altro Stato membro;

  5. e) il numero dei dati sulle impronte digitali che l'unità centrale ha dovuto nuovamente richiedere agli Stati membri di origine, in quanto i dati sulle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche trimestrali elaborate dall'inizio dell'avvio dell'attività dell'Eurodac e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c) e d).

La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, l'unità centrale può essere incaricata di svolgere altri lavori statistici sulla scorta dei dati da essa trattati.

Capo II. Richiedenti asilo

Art. 4

Rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente asilo di età non inferiore a 14 anni e trasmette sollecitamente all'unità centrale i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f). La procedura di tale rilevamento è stabilita in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

2. I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono registrati immediatamente nella banca dati centrale dall'unità centrale oppure, nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine, direttamente dallo Stato membro d'origine.

3. I dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), trasmessi da qualsiasi Stato membro, sono confrontati dall'unità centrale con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nella banca dati centrale.

4. L'unità centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.

5.

L'unità centrale trasmette, senza indugio, la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Tuttavia, i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) vengono trasmessi solo se sono alla base della risposta pertinente.

La trasmissione allo Stato membro d'origine del risultato del confronto può essere effettuata direttamente, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.

6.

Il risultato del confronto è immediatamente controllato nello Stato membro d'origine. L'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 15 della convenzione di Dublino.

Le informazioni, pervenute dall'unità centrale, riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate o distrutte non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

7. Le modalità di applicazione necessarie per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Art. 5

Registrazione dei dati

1. Nella banca dati centrale vengono registrati unicamente i seguenti dati:

  1. a) Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di asilo;

  2. b) dati relativi alle impronte digitali;

  3. c) sesso;

  4. d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

  5. e) data di rilevamento delle impronte digitali;

  6. f) data della trasmissione dei dati all'unità centrale;

  7. g) data di inserimento dei dati nella banca dati centrale;

  8. h) particolari relativi ai destinatari ai quali sono stati trasmessi i dati e data/date della/delle trasmissioni.

2. Dopo la registrazione nella banca dati centrale, l'unità centrale distrugge i supporti utilizzati per la trasmissione, a meno che lo Stato membro d'origine non ne chieda la restituzione.

Art. 6

Conservazione dei dati

Ciascuna serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 viene conservata presso la banca dati centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Decorso tale termine, l'unità centrale cancella automaticamente i dati della banca dati centrale.

Art. 7

Cancellazione anticipata dei dati

I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 6 sono cancellati dalla banca dati centrale, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

Capo III. Stranieri fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna

Art. 8

Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente, in conformità delle salvaguardie previste dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di stranieri di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.

2. Lo Stato membro interessato trasmette sollecitamente all'unità centrale i seguenti dati relativi agli stranieri di cui al paragrafo 1 non respinti:

  1. a) Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;

  2. b) dati relativi alle impronte digitali;

  3. c) sesso;

  4. d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

  5. e) data di rilevamento delle impronte digitali;

  6. f) data della trasmissione dei dati all'unità centrale.

Art. 9

Registrazione dei dati

1.

Sono registrati nella banca dati centrale i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g) e all'articolo 8, paragrafo 2.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, i dati trasmessi all'unità centrale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 sono registrati all'unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti asilo trasmessi successivamente alla stessa unità centrale.

L'unità centrale non confronta i dati trasmessile ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 con dati già registrati nella banca dati centrale né con i dati che le vengono successivamente trasmessi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, nonché le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7. Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti asilo trasmessi successivamente all'unità centrale con i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 6.

Art. 10

Conservazione dei dati

1. Ciascuna serie di dati riguardanti gli stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 viene conservata nella banca dati centrale per due anni a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, l'unità centrale cancella automaticamente i dati dalla banca dati centrale.

2. I dati relativi agli stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 sono cancellati immediatamente dalla banca dati centrale, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, se lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di due anni di cui al paragrafo 1, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

  1. a) allo straniero è stato rilasciato un permesso di soggiorno;

  2. b) lo straniero ha lasciato il territorio degli Stati membri;

  3. c) lo straniero ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.

Capo IV. Stranieri illegalmente presenti in uno stato membro

Art. 11

Confronto dei dati sulle impronte digitali

1. Al fine di stabilire se uno straniero illegalmente presente nel suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere all'unità centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate di tale straniero, purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato. Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda d'asilo in un altro Stato membro ha luogo quando:

  1. a) lo straniero dichiara di avere inoltrato una domanda d'asilo, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;

  2. b) lo straniero non chiede l'asilo ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure

  3. c) lo straniero cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.

2. Quando partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono all'unità centrale i dati sulle impronte di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di tutte le altre dita degli stranieri di cui al paragrafo 1.

3.

I dati relativi alle impronte digitali dello straniero di cui al paragrafo 1 sono trasmessi all'unità centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo trasmessi da altri Stati membri e già registrati nella banca dati centrale.

I dati sulle impronte digitali di detto straniero non sono registrati nella banca dati centrale né sono confrontati con i dati trasmessi all'unità centrale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

4. Ai fini del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi a norma del presente articolo con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo trasmessi da altri Stati membri e già registrati presso l'unità centrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 6, nonché le disposizioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

5. Non appena i risultati del confronto sono stati trasmessi allo Stato membro d'origine, l'unità centrale provvede a:

  1. a) cancellare i dati relativi alle impronte digitali e gli altri dati ad essa trasmessi ai sensi del paragrafo 1, e a

  2. b) distruggere i supporti utilizzati dallo Stato membro d'origine per trasmettere i dati all'unità centrale, a meno che lo Stato membro d'origine non ne abbia chiesto la restituzione.

Capo V. Rifugiati riconosciuti

Art. 12

Congelamento dei dati

1.

I dati riguardanti richiedenti asilo registrati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, sono congelati nella banca dati centrale se tali persone sono riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro. Il congelamento è effettuato dall'unità centrale dietro istruzione dello Stato membro d'origine.

Finché non sarà stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, le risposte pertinenti relative alle persone che sono state riconosciute e ammesse in uno Stato membro come rifugiati, non sono trasmesse. L'unità centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.

2. Cinque anni dopo l'avvio dell'attività dell'Eurodac, sulla base di statistiche attendibili elaborate dall'unità centrale sulle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in uno Stato membro dopo essere state riconosciute e ammesse come rifugiati in un altro Stato membro, è adottata una decisione secondo le pertinenti disposizioni del trattato, in merito all'opportunità che i dati relativi alle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro:

  1. a) siano conservati ai sensi dell'articolo 6, ai fini del confronto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3; ovvero

  2. b) siano cancellati non appena la persona sia stata riconosciuta e ammessa come rifugiato.

3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a) i dati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono sbloccati e cessa di applicarsi la procedura di cui a detto paragrafo 1.

4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b):

  1. a) i dati che sono stati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono immediatamente cancellati dall'unità centrale;

  2. b) i dati relativi a persone successivamente riconosciute e ammesse come rifugiati sono cancellati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che l'interessato è stato riconosciuto e ammesso come rifugiato in uno Stato membro.

5. Le modalità di applicazione relative alla procedura di completamento dei dati di cui al paragrafo 1 e all'elaborazione delle statistiche di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Capo VI. Utilizzazione e protezione dei dati, sicurezza e responsabilità

Art. 13

Responsabilità in materia di utilizzazione dei dati

1. Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:

  1. a) la legalità del rilevamento delle impronte digitali;

  2. b) la legalità della trasmissione all'unità centrale dei dati sulle impronte digitali e degli altri dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2;

  3. c) l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione all'unità centrale;

  4. d) ferma restando la responsabilità della Commissione, la legalità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati nella banca dati centrale;

  5. e) la legalità dell'uso dei risultati del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi dall'unità centrale.

2. A norma dell'articolo 14, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione all'unità centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da quest'ultima.

3. Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6.

4.

La Commissione provvede affinché l'unità centrale operi ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione. In particolare, la Commissione:

  1. a) adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano nell'unità centrale non usino i dati registrati presso la banca dati centrale per scopi diversi da quelli dell'Eurodac, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1;

  2. b) garantisce che le persone che lavorano nell'unità centrale soddisfino tutte le richieste fatte dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento per quanto concerne la registrazione, il confronto, la rettifica e la cancellazione dei dati di cui sono responsabili;

  3. c) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'unità centrale a norma dell'articolo 14;

  4. d) fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20 e i poteri dell'organo di controllo indipendente che sarà istituito ai sensi dell'articolo 286, paragrafo 2 del trattato, garantisce che solo le persone autorizzate a lavorare nell'unità centrale abbiano accesso ai dati registrati presso la banca dati centrale.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le misure adottate ai sensi della lettera a).

Art. 14

Sicurezza

1. Lo Stato membro d'origine adotta le misure necessarie per:

  1. a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni nazionali in cui vengono effettuate le operazioni che spettano allo Stato membro in relazione alle finalità dell'Eurodac (controllo all'ingresso dell'installazione);

  2. b) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione dei dati e dei supporti dei dati dell'Eurodac da parte di persone non autorizzate (controllo dei supporti dei dati);

  3. c) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati registrati nell'Eurodac, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati);

  4. d) impedire la registrazione non autorizzata di dati nell'Eurodac, nonché qualsiasi modifica o cancellazione non autorizzata di dati ivi registrati (controllo dell'inserimento dei dati);

  5. e) garantire che le persone autorizzate all'uso dell'Eurodac accedano soltanto ai dati di loro competenza (controllo dell'accesso);

  6. f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità possano essere trasmessi i dati registrati nell'Eurodac mediante gli appositi dispositivi di trasmissione (controllo della trasmissione);

  7. g) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione non autorizzate di dati, sia durante la trasmisione diretta alla banca dati centrale o in provenienza da essa, sia durante il trasporto dei loro supporti all'unità centrale o in provenienza da essa (controllo del trasporto).

2. Per quanto riguarda il funzionamento dell'unità centrale, la Commissione è responsabile dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.