Sez. 4, Sentenza n. 18152 del 31/01/2017 Ud. (dep. 11/04/2017) Rv. 270541 - 01
NOTIFICAZIONI - ALLA PARTE CIVILE | Annullamento con rinvio di sentenza impugnata ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello - Omessa notifica dell'avviso di fissazione alla parte civile - Nullità - Conseguenze.
NOTIFICAZIONI - ALLA PARTE CIVILE
L'omessa notifica alla parte civile dell'avviso di fissazione del giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello, disposto a seguito di annullamento di una sentenza di assoluzione impugnata ai soli effetti civili, determina una nullità a regime intermedio, di cui all'art. 178, comma primo, cod. proc. pen. che, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)