Sez. L, Sentenza n. 20993 del 12/10/2010 (Rv. 614764 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Enti regionali - Dirigenti - Principio di parità di trattamento rispetti ai dirigenti dell'amministrazione regionale - Limiti - Subordinazione all'emanazione di norme regionali di equiparazione - Necessità - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
In tema di pubblico impiego privatizzato, il dirigente di un ente regionale non economico non ha diritto al godimento della retribuzione spettante ai dirigenti dell'amministrazione regionale, se la legislazione regionale, pur stabilendo il principio dell'equiparazione retributiva tra dirigenti regionali e dirigenti degli enti pubblici regionali, ne subordini l'operatività all'emanazione di una legge che formuli i concreti criteri in base ai quali effettuare l'equiparazione tra le varie categorie di dirigenti; né, in assenza di tale legge, i criteri di equiparazione possono essere unilateralmente fissati dall'ente regionale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stato escluso che un dirigente dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania potesse invocare il miglior trattamento retributivo spettante ai dirigenti regionali, in base al combinato disposto dell'art. 40, comma 6, del c.c.n.l. "Regioni ed autonomie locali" e dell'art. 19 della legge regionale Campania 20 febbraio 1978 n. 8).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Legge Reg. Campania 20/02/1978 num. 8 art. 19, Legge Reg. Campania 20/02/1978 num. 8 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)