Sez. 2, Sentenza n. 12839 del 20/01/2003 Ud. (dep. 19/03/2003) Rv. 224744 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - NOMINA | Prova dell'autenticità o falsità di un documento - Necessità della perizia grafica - Esclusione - Ragioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - NOMINA
In virtù del principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla consulenza grafica, allorché l'esame diretto della firma addebitata all'imputato, raffrontata con altre sottoscrizioni che gli sono certamente riferibili, convincano il giudice motivatamente che si tratta di documento attribuibile allo stesso imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 221, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 221, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)