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Sez. 3 - , Ordinanza n. 18990 del 05/07/2023 (Rv. 668136 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE | Procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. - Applicabilità a controversie assoggettate a rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario - Cause del lavoro e locatizie - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668136-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE

Il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., non è adottabile per le controversie assoggettate ad un rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario, quale quello delle cause di lavoro o locatizie, atteso, da un lato, il riferimento espresso, contenuto nelle norme richiamate, all'art. 183 c.p.c., ed all'art. 163 c.p.c., indice della volontà del legislatore di limitare l'applicabilità del procedimento in questione alle controversie che possono essere promosse con il rito ordinario a cognizione piena, e, dall'altro, che non è consentita un'interferenza del procedimento sommario con i riti speciali di cognizione, contrassegnati da concentrazione processuale o da una ufficiosità dell'istruzione, in quanto espressamente considerati dal decreto di semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150 del 2011) come modelli alternativi l'uno all'altro.

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)