Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 12 febbraio 1960, cause riunite C-15/59 e C-29/59
Epigrafe
Nelle cause riunite della
SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE DE KNUTANGE,
società anonima di diritto francese con sede in Parigi,
ricorrente,
con domicilio eletto presso l'ufficio della Chambre Syndicale de la Sidérurgie française a Lussemburgo,
rappresentata dal suo Presidente-Direttore generale, sig. Jean Latourte, assistita dall'avv. Jean Pierre Aron, del Foro di Parigi,
contro
L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
convenuta,
con domicilio eletto presso i suoi uffici, place de Metz 2, Lussemburgo,
rappresentata dal suo consulente giuridico, prof. Giulio Pasetti, in qualità di agente,
cause aventi per oggetto l'annullamento della decisione dell'Alta Autorità notificata alla ricorrente con lettera del 27 febbraio 1959 e della decisione dell'Alta Autorità di data 22 aprile 1959, in quanto ambedue adottate in forza dell'art. 3, n. 2, della decisione 2-57, il quale sarebbe illegittimo;
LA CORTE
composta dai signori :
A. M. Donner, Presidente,
L. Delvaux, presidente di Sezione,
O. Riese, Ch. L. Hammes, N. Catalano (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Lagrenge,
cancelliere : A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Conclusioni delle parti › A — NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE
paragrafo 1
In causa 15-59 la ricorrente ha concluso acchè la Corte voglia :
paragrafo 2
«annullare, perchè basata su disposizioni della decisione 2-57 viziate di nullità, la decisione dell'Alta Autorità notificata alla ricorrente con lettera della stessa in data 27 febbraio 1959,
e porre le spese a carico dell'Alta Autorità».
paragrafo 3
In causa 29-59 essa ha concluso acchè la Corte voglia :
paragrafo 4
«annullare la decisione dell'Alta Autorità 22 aprile 1959, notificata alla ricorrente con lettera del 6 maggio 1959, in quanto fondata e su dati di fatto inesatti e sulla decisione 2-57, la quale è a sua volta illegittima,
e porre le spese a carico dell'Alta Autorità».
paragrafo 5
La convenuta ha concluso acchè la Corte voglia :
paragrafo 6
«respingere la domanda proposta con il ricorso 29-59, la quale comprende anche la domanda formulata nel ricorso 15-59.»
SENTENZA › IN FATTO › I — Conclusioni delle parti › B — NEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE, RIGUARDANTE LA CAUSA 15-59
paragrafo 1
L'Alta Autorità ha concluso acchè la Corte voglia :
paragrafo 2
«respingere, a norma dell'art. 69 del Regolamento della Corte 4 marzo 1953 o dell'art. 91 del Regolamento di procedura 3 marzo 1959, il ricorso presentato il 25 marzo 1959 il quale è irricevibile in quanto non diretto contro una decisione dell'Alta Autorità».
paragrafo 3
La Société métallurgique de Knutange ha concluso acchè la Corte voglia :
paragrafo 4
«dichiarare che la lettera dell'Alta Autorità in data 27 febbraio 1959, oggetto del ricorso, è una decisione dell'Alta Autorità,
conseguentemente disattendere le conclusioni dell'Alta Autorità e dichiarare ricevibile il ricorso,
con tutte le conseguenze di legge, in ispecie riguardo alle spese».
SENTENZA › IN FATTO › II — Gli antefatti
paragrafo 1
Nel novembre 1957 la ricorrente dovette arrestare la produzione di un altoforno che necessitava riparazioni; l'apparecchio rimase fuori servizio per sei mesi. Durante il trimestre febbraio-aprile 1958 la ricorrente — che normalmente non acquista rottame, ma anzi ne vende ad altre imprese, perchè il suo fabbisogno è largamente coperto dalle risorse proprie — fu costretta ad acquistarne 4.523 tonnellate. In forza della decisione 2-57 dell'Alta Autorità, la ricorrente venne perciò a trovarsi nell'obbligo di corrispondere, oltre a quello di base, il contributo complementare su 1.763 tonnellate, corrispondenti al suo maggior consumo di rottame d'acquisto rispetto al consumo di riferimento.
Con lettere del 5 maggio 1958 e del 3 marzo 1959, la ricorrente chiedeva di essere esonerata dal contributo complementare, invocando la circostanza che gli acquisti di rottame nel detto trimestre dovevano essere considerati come eccezionali e compensati dal fatto che, in tempi normali, essa vende rilevanti' quantità di rottame.
Con lettera del 27 febbraio 1959, l'Alta Autorità respingeva tale richiesta richiamandosi alle disposizioni della decisione 2-57, il cui art. 3, n. 2, limita a tre mesi consecutivi il periodo di conteggio per il contributo complementare. Il ricorso 15-59 è diretto contro detta lettera. Il 22 aprile 1959 l'Alta Autorità adottava formalmente una decisione — notificata alla ricorrente mediante lettera del 6 maggio 1959 — nella quale veniva in sostanza ripetuto quanto già detto nella lettera sopracitata. Contro tale decisione la Société métallurgique de Knutange ha presentato un altro ricorso (causa 29-59).
2. In una memoria depositata in Cancelleria il 23 aprile 1959, la convenuta ha eccepito l'irricevibilità del ricorso 15-59. La Corte, con ordinanza 30 giugno 1959, data l'evidente connessione delle due cause 15-59 e 29-59 ed in considerazione del fatto che essa dovrà comunque pronunziarsi sulla legittimità dell'uno o dell'altro provvedimento impugnato, ha disposto di rinviare al merito tale questione pregiudiziale.
3. Con ordinanza 30 giugno 1959 la Corte, sentite le parti, e considerato che i due ricorsi vertono sulla stessa questione e che i mezzi dedotti sono praticamente identici, ha disposto la riunione delle due cause, sia per la fase scritta, che per la fase orale.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › A — SULLA RICEVIBILITÀ
paragrafo 1
a) Per quanto riguarda il ricorso 15-59, la convenuta, con memoria depositata il 23 aprile 1959, ne ha eccepito — a norma degli artt. 69 del vecchio Regolamento o 91 dell'attuale Regolamento di procedura — la ricevibilità, assumendo che, al momento della presentazione del ricorso, l'Alta Autorità non aveva ancora adottato alcuna decisione in merito alla richiesta di esonero avanzata dalla ricorrente.
Nella memoria depositata in cancelleria il 27 maggio 1959 la ricorrente ha ribattuto che il tenore della lettera impugnata mostra chiaramente che si tratta di una decisione.
Nella comparsa di risposta la convenuta riconosce che le due cause 15-59 e 29-59 sono praticamente identiche e dichiara di non più insistere sull'eccezione d'irricevibilità opposta al ricorso 15-59; essa si dichiara altresì disposta a rifondere le maggiori spese derivanti dalla duplice impugnazione.
b) Sulla ricevibilità del ricorso 29-59 alcuna eccezione è stata elevata.
SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › B — NEL MERITO
paragrafo 1
La ricorrente deduce unicamente il mezzo di violazione del Trattato, e più precisamente degli artt. 2, 3, 4, 5, 53 e 65. Tale violazione trarrebbe origine da un vizio intrinseco alla decisione 2-57 e consistente nella contraddizione fra il suo scopo fondamentale ed il dispositivo, in ispecie l'art. 3, n. 2. Con detto articolo, il quale limita a tre mesi il periodo di conteggio, l'Alta Autorità avrebbe reso il provvedimento più restrittivo di quanto il suo scopo richieda, incorrendo così in una imprevidenza ed in una negligenza grave.
paragrafo 2
Gli argomenti della ricorrente si basano su due punti principali :
paragrafo 3
a) Tenuto conto dell'oggetto della decisione — che risulterebbe dal considerando nel quale è detto che «le imprese consumatrici di rottame devono essere tenute a pagare, oltre al contributo calcolato fino ad oggi, un contributo complementare, periodicamente in aumento, nella misura in cui il loro consumo di rottame supera il loro consumo durante un periodo di riferimento» — il limite oltre al quale il contributo complementare diventa applicabile dovrebbe essere rappresentato dal consumo effettivo durante il periodo di riferimento, mentre — in base al sistema adottato — anche le imprese il cui consumo medio di rottame è rimasto immutato — od è addirittura inferiore al consumo medio del periodo di riferimento — possono essere assoggettate al contributo complementare.
b) Da questa premessa la ricorrente deduce che il periodo di conteggio avrebbe dovuto avere la stessa durata del periodo di riferimento. Se infatti — a quanto afferma l'Alta Autorità — è stato necessario determinare il consumo del periodo di riferimento in base ad una media di sei mesi, onde impedire che le imprese traggano profitto da qualche passato periodo di consumo eccezionale, si sarebbe del pari dovuto riconoscere la necessità di determinare il consumo del periodo di conteggio in base ad una media di sei mesi, onde evitare di gravare le imprese nel caso di una eccezionale punta di consumo.
paragrafo 4
La ricorrente sostiene che nella fattispecie essa avrebbe potuto sottrarsi all'aggravio, nonostante l'inconveniente di carattere tecnico — qualora la durata del periodo di conteggio fosse stata uguale a quella del periodo di riferimento.
paragrafo 5
Alla preoccupazione di non favorire soverchiamente le imprese nella determinazione del consumo di riferimento avrebbe dovuto far riscontro quella di non gravarle oltre misura con l'introdurre un periodo di conteggio più breve del periodo di riferimento. L'assunto dell'Alta Autorità — ossia che un periodo di tre mesi era sufficiente a compensare le punte di consumo eccezionali — contraddirebbe, secondo la ricorrente, all'altro suo assunto e secondo cui era necessario determinare in base ad un periodo di sei mesi «una media atta ad eliminare le punte di consumo straordinario».
paragrafo 6
La convenuta contesta tale interpretazione del considerando della decisione 2-57, interpretazione sulla quale la ricorrente fonda la sua tesi. A suo avviso, la scelta del consumo di riferimento da parte di ciascuna impresa non riguarderebbe il consumo effettivo durante sei mesi, bensì la metà del consumo durante i sei mesi scelti dall'impresa. Infatti, il considerando in questione continua precisando che il periodo di riferimento viene scelto entro «limiti oggettivi», vale a dire in base ai criteri stabiliti all'art. 6, n. 1 (scelta della metà del consumo durante sei mesi compresi fra sette mesi consecutivi, dal 1o gennaio 1953 al 31 gennaio 1957). Il sistema in tal modo impostato sarebbe d'altronde giustificato dall'esigenza di attenuare la libertà concessa alle imprese per la scelta del periodo di riferimento mediante l'obbligo ad esse imposto di scegliere una media atta a compensare i periodi di eccezionale consumo. Se fossero state totalmente libere, esse avrebbero potuto scegliere come riferimento il loro consumo massimo — il quale avrebbe potuto anche essere straordinariamente elevato a causa di eccezionali circostanze — e ciò avrebbe ostacolato il raggiungimento dello scopo fondamentale della decisione 2-57; tale scopo, secondo la convenuta, non sarebbe la tassazione del maggior consumo, ma l'incitamento a risparmiare rottame. A tale proposito. la convenuta si richiama al seguente passo della motivazione della decisione 2-57 : «considerando… che, tenuto conto del crescente consumo di rottame, il sistema praticato fino ad oggi deve essere migliorato in modo da stimolare l'economia di rottame…». Nel determinare la durata del periodo di riferimento si doveva quindi tener conto di esigenze diverse da quelle che hanno presieduto alla determinazione della durata del periodo di conteggio. Per questo motivo fu necessario stabilire un periodo di riferimento più lungo del periodo di conteggio. Più precisamente, il periodo di conteggio doveva essere relativamente breve onde evitare il concentrarsi nel tempo di eccessive richieste di rottame, il che sarebbe stato contrario allo scopo fondamentale della decisione 2-57; proprio per questo motivo, secondo la convenuta, non si poteva ammettere la compensazione tra i vari periodi di conteggio che la ricorrente aveva chiesto con le sue lettere del 5 maggio 1958 e del 3 marzo 1959.
paragrafo 7
Oltre agli argomenti sopra riassunti, la convenuta assume che le censure della ricorrente riguardano in effetti unicamente l'opportunità, non già la legittimità, della norma generale della decisione 2-57 indirettamente impugnata. Essa afferma in proposito che la determinazione del rapporto fra la durata del periodo di riferimento e quella del periodo di conteggio rientra «nel potere discrezionale dell'Alta Autorità, dal momento che a questa spettava la valutazione delle esigenze alle quali la decisione doveva rispondere». Nel corso della discussione orale la convenuta ha dato particolare rilievo a tale argomento insistendo sui limiti della compentenza della Corte ai sensi dell'art. 33 del Trattato.
paragrafo 8
Infine, nella controreplica, la convenuta fa carico alla ricorrente di avere enunciato nella replica una causa petendi diversa da quella fatta valere nell'atto introduttivo. A suo parere in tale atto la ricorrente si sarebbe limitata a denunziare la violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 53 e 65 del Trattato senza-spiegarne la ragione, mentre nella replica si fa parola di un errore e di una colpa, grave dell'Alta Autorità, consistenti nell'asserita contraddizione fra la motivazione e le disposizioni della decisione 2 57.
paragrafo 9
In via subordinata le parti deducono ancora altri argomenti.
paragrafo 10
La ricorrente sostiene che nella comparsa di risposta (pag. 9 in fine e pag. 10) la stessa Alta Autorità avrebbe riconosciuto la necessità di non assoggettare al contributo complementare le punte eccezionali di consumo di rottame d'acquisto; essa avrebbe inoltre ammesso che il consumo particolarmente elevato della Société métallurgique de Knutange, durante il trimestre febbraio-aprile 1958, era dovuto a circostanze eccezionali.
paragrafo 11
Dal canto suo la convenuta sostiene che quando si dispone di vari altiforni, come è il caso della ricorrente, le revisioni periodiche non incidono sulla produzione, in quanto avvengono generalmente in base ad un programma prestabilito, atto a garantire la continuità del ciclo produttivo. Essa rileva inoltre che la messa fuori servizio di un altoforno è, in linea di massima, un fatto prevedibile. L'Alta Autorità, del resto, esprime dei dubbi sull'asserito — ma non dimostrato — nesso di causalità tra la messa fuori servizio dell'altoforno e l'aumentato consumo di rottame dichiarandosi pronta, ove occorra, a fornire sulla produzione dei dati atti a confutare tale assunto ed a dimostrare che, rispetto ai periodi precedenti, durante quello di cui trattasi vi è persino stato un aumento della produzione di ghisa, destinata in parte alle fonderie dell'impresa stessa.
paragrafo 12
L'Alta Autorità pone ancora in rilievo la larghezza dei criteri seguiti nella decisione 2-57, la quale stabilisce :
paragrafo 13
a) all'art. 4 — che, nel calcolare il consumo durante il periodo di conteggio vengano dedotte le vendite di rottame, mentre una deduzione analoga non è prevista per il periodo di riferimiento ;
b) all'art. 7 — che l'aumento delle scorte di rottame durante il periodo di conteggio può essere escluso dal computo del consumo imponibile.
paragrafo 14
La ricorrente ribatte che tali disposizioni sono del tutto estranee alla presente controversia e d'altro canto che, essendo applicabili solo in determinati casi, esse non possono considerarsi un rimedio adeguato allo squilibrio determinato dal combinato disposto degli artt. 6, n. 1, e 3, n. 2.
paragrafo 15
Infine, nella causa 29-59, la ricorrente fa carico all'Alta Autorità di una inesattezza contenuta in uno dei considerandi dell'impugnata decisione 22 aprile 1959 ed afferma a tale proposito che la necessità di sostituire completamente il rivestimento di uno dei suoi altiforni si sarebbe manifestata non già nel novembre 1957, ma molto più tardi.
paragrafo 16
La convenuta contesta la sussistenza di tale inesattezza ed afferma che questa non avrebbe comunque alcuna relazione con la presente controversia.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla ricevibilità › 1. Per quanto concerne la ricevibilità del ricorso 15-59
paragrafo 1
La convenuta ha eccepito l'irricevibilità del ricorso 15-59 affermando che, nel momento in cui esso è stato introdotto, l'Alta Autorità non aveva ancora adottato alcuna decisione in merito alla richiesta di esonero presentata dalla ricorrente.
paragrafo 2
La Corte rileva che nella lettera del 27 febbraio 1959, firmata da un funzionario dell'Alta Autorità ed impugnata col ricorso 15-59, è detto che : «dopo maturo esame, l'Alta Autorità ha constatato che il tenore delle decisioni sopracitate non consente di concedervi l'esonero richiesto» ; detta lettera costituiva perciò la comunicazione di una decisione che sarebbe stata adottata dall'Alta Autorità. Questa, il 22 aprile 1959, adottava una decisione formale — comunicata alla ricorrente con lettera del 6 maggio 1959 — con la quale veniva confermato il contenuto della lettera citata, di guisa che, se la comunicazione del 27 febbraio era prematura — dal momento che l'atteggiamento dell'Alta Autorità non poteva ancora considerarsi definitivo — questo veniva però confermato dalla successiva decisione.
paragrafo 3
In ogni caso, poi, si deve ritenere che il 23 aprile, cioè dopo l'adozione di una decisione formale con la quale venivano in sostanza ripetute le conclusioni alle quali si era giunti nella lettera impugnata, la convenuta non poteva più contestare l'esistenza del provvedimento impugnato con il ricorso 15-59.
paragrafo 4
Per tali motivi il ricorso non può essere dichiarato irricevibile.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla ricevibilità › 2. Per quanto concerne la ricevibilità del ricorso 29-59
paragrafo 1
Contro la ricevibilità di questo ricorso non è stata elevata alcuna eccezione, nè se ne potrebbero sollevare d'ufficio; il ricorso è perciò ricevibile.
SENTENZA › IN DIRITTO › II — Nel merito
paragrafo 1
Le parti sono in disaccordo in primo luogo sul livello produttivo nel periodo febbraio-aprile 1958, rispetto al livello precedente, in secondo luogo sull'esistenza di un nesso causale fra la messa fuori servizio dell'altoforno e l'aumento del consumo di rottame d'acquisto da parte della ricorrente ed infine sull'esistenza di una inesattezza in uno dei considerandi della decisione 22 aprile 1959 concernente il momento in cui si sarebbe manifestata la necessità di sostituire completamente il rivestimento di uno degli altiforni.
paragrafo 2
Va tuttavia rilevato che tali divergenze non possono influire sulla decisione, posto che la lite verte sulla legittimità dell'art. 3, n. 2, della decisione 2-57, e non è quindi necessario pronunziarsi sui fatti controversi.
paragrafo 3
La decisione 2-57 aveva essenzialmente lo scopo d'indurre le imprese ad economizzare il rottame e la tassazione complementare dei consumi che superassero determinati limiti era solo un mezzo per ottenere tale scopo, in vista del quale era stato istituito il sistema di colpire il consumo di rottame d'acquisto con un tasso di base ed inoltre, con un tasso complementare, i consumi che superassero un determinato livello.
paragrafo 4
Nell'applicare il tasso complementare l'Alta Autorità, valendosi della libertà di apprezzamento conferitale dal Trattato, ha ritenuto opportuno prendere in considerazione un periodo di conteggio di tre mesi; inoltre, avendo fissato tale periodo, essa doveva fissare anche un periodo di riferimento al fine di assoggettare al contributo supplementare i consumi di rottame d'acquisto che superassero il livello del consumo di riferimento.
paragrafo 5
Nel fissare il consumo di riferimento l'Alta Autorità si è informata al principio di lasciare le imprese libere di scegliere, entro determinati limiti obiettivamente stabiliti, il periodo che loro conveniva di più e ciò nell'evidente interesse delle stesse imprese: tuttavia, per evitare che le imprese scegliessero dei periodi di consumo estremamente elevato, il che sarebbe stato contrario allo scopo della decisione 2-57, l'Alta Autorità ha ritenuto opportuno temperare la libertà di scelta delle imprese imponendo una media, cioè la metà del consumo durante un periodo di sei mesi o, in altre parole, il consumo medio di un trimestre compreso in un semestre scelto dall'impresa.
paragrafo 6
Da queste premesse deriva che il sistema instaurato con la decisione 2-57 implica il confronto fra il consumo nel periodo di conteggio (3 mesi) ed il consumo nel periodo di riferimento, il quale ultimo non è il consumo di sei mesi, bensì il consumo medio trimestrale durante un semestre scelto dall'impresa.
paragrafo 7
In tal modo resta dimostrata l'infondatezza della doglianza principale della ricorrente.
paragrafo 8
Data la natura del sistema sopra illustrato, poteva accadere, come nella fattispecie è accaduto, che un'impresa venisse tassata, per un trimestre di conteggio, al tasso supplementare, mentre il suo consumo effettivo di rottame d'acquisto durante sei mesi comprendenti tale trimestre non aveva superato — o persino era stato inferiore — al consumo di riferimento. Tuttavia una simile eventualità, tenuto conto del sopra menzionato scopo fondamentale della decisione 2-57, non è necessariamente indizio di illegittimità. Infatti, la determinazione del periodo di riferimento e quella del periodo di conteggio tendono a scopi diversi: la prima serve a determinare il consumo medio dell'impresa, pur lasciando alle imprese una certa libertà di scelta in proposito, mentre la seconda serve ad indurre le imprese ad economizzare rottame.
paragrafo 9
La ricorrente deduce poi la violazione dell'art. 65, n. 2b, al quale l'art. 53 rinvia. Essa mostra però di fraintendere la portata di tale disposizione, la quale si propone d'impedire che vengano autorizzate intese aventi una natura più restrittiva di quanto sia richiesto dallo scopo in vista del quale, in deroga al divieto generale di cui all'art. 65, n. 1, l'autorizzazione viene concessa. Tale disposizione non può perciò trovare applicazione nella fattispecie, dato che la ricorrente non afferma già che l'Alta Autorità abbia autorizzato un'intesa avente una natura troppo restrittiva, bensì che la decisione impugnata ha un carattere troppo restrittivo nei confronti delle imprese assoggettate ai contributi di perequazione.
paragrafo 10
Del resto, anche se la ricorrente avesse sostenuto che la disposizione contenuta nell'art. 65, n. 2b, permette di desumerne un principio d'ordine generale in virtù del quale gl'interventi dell'Alta Autorità non possono avere un carattere più restrittivo di quanto il loro scopo non richieda, tale principio non dovrebbe ritenersi violato dal sistema impugnato, sia perchè — come si è già dimostrato sopra — il confronto tra il periodo di conteggio ed il periodo di riferimento non instituisce una relazione fra termini disuguali, sia perchè l'Alta Autorità era libera di fissare, in base a considerazioni d'opportunità, la durata e del periodo di conteggio e del periodo di riferimento.
paragrafo 11
Le critiche mosse dalla ricorrente ai criteri seguiti dall'Alta Autorità nel determinare la durata del periodo di conteggio riguardano unicamente l'opportunità della norma impugnata. Ora, l'esame della Corte non può vertere sulla valutazione dell'opportunità — in vista degli scopi che la decisione si proponeva — del sistema instaurato dall'Alta Autorità, poichè con ciò, essa oltrepasserebbe i limiti del sindacato di legittimità che il Trattato le affida. In realtà un esame siffatto implicherebbe necessariamente la valutazione della complessa situazione del mercato in vista della quale la decisione generale 2-57 è stata emanata, valutazione che, a norma dell'art. 33 del Trattato, è sottratta alla competenza della Corte, a meno che nei confronti dell'Alta Autorità non venga dedotta, fornendo indizi pertinenti, censura di sviamento di potere o «méconnaissance patente» delle disposizioni del Trattato.
paragrafo 12
La ricorrente non ha dedotto nè lo sviamento di potere, nè la «méconnaissance patente». D'altronde — come risulta da quanto precedentemente esposto — le censure dedotte dalla ricorrente non sono fondate.
SENTENZA › IN DIRITTO › III — Spese
paragrafo 1
I due ricorsi vanno respinti; tuttavia, a norma dell'art. 69, § 3, 2o comma, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee, la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che la Corte riconosce come superflue.
paragrafo 2
La ricorrente è stata nella specie indotta dal comportamento della convenuta a presentare due ricorsi, mentre, se non le fosse stata prematuramente inviata la lettera del 27 febbraio 1959, ne sarebbe stato sufficiente uno solo e pertanto le spese sostenute dalla ricorrente per il ricorso 15-59 sono da considerarsi spese superflue causate alla ricorrente dalla convenuta; questa del resto lo ha riconosciuto dichiarandosi pronta ad accollarsi tali spese.
paragrafo 3
Visti gli atti di causa;
Dispositivo
Sentita la relazione del giudice relatore ;
Sentite le parti nelle loro difese orali;
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;
Visti gli artt. 2, 3, 4, 5, 33, 53 e 65 del Trattato C.E.C.A. ;
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte ;
Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee;
LA CORTE
disattesa ogni conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1. I ricorsi sono respinti perchè infondati.
2. Le spese del ricorso 15-59 vanno sopportate dalla convenuta.
3. Le spese del ricorso 29-59 vanno sopportate dalla ricorrente.
Firme
Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 12 febbraio 1960.
Donner
Delvaux
Riese
Hammes
Catalano
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 12 febbraio 1960.
Il Cancelliere
A. Van houtte
Il Presidente
A. M. Donner