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Sez. 1, Sentenza n. 348 del 20/05/1987 Ud. (dep. 13/01/1988) Rv. 177397 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INEFFICACIA IN CONCRETO DELL'AIUTO PRESTATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177397-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INEFFICACIA IN CONCRETO DELL'AIUTO PRESTATO - IRRILEVANZA.*

L'Azione esecutiva del delitto di favoreggiamento personale consiste nell'aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, e pertanto il delitto si consuma nel momento in cui l'agente ha posto in essere quella determinata condotta diretta al conseguimento di uno dei fini sopra indicati, ma non è necessario che questo risultato sia stato raggiunto. Pertanto una volta stabilito che la condotta dell'agente possedeva la potenzialità di deviare in modo apprezzabile le ricerche o le investigazioni, non ha alcuna Rilevanza che l'aiuto prestato si sia in concreto rivelato inefficace, perché anche in tal caso viene leso l'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale nel momento delle indagini e delle ricerche trattandosi comunque di comportamento tendente a fuorviare, od ostacolare, l'attività volta all'accertamento e repressione dei reati.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)