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Sez. L, Sentenza n. 12837 del 21/06/2016 (Rv. 640370 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Accertamento del diritto a prestazione assistenziale - Malattie coesistenti - Danno globale - Incidenza sulla validità complessiva del soggetto - Necessità - Tecnica valutativa "a scalare" - Deroga rispetto al principio suddetto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640370-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, nell'ipotesi di malattie coesistenti, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, ma va valutato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 509 del 1988, nè la previsione nella stessa disposizione della tecnica valutativa "a scalare" per i danni coesistenti deroga al suddetto principio generale, sicché, dopo aver ottenuto il danno globale con la tecnica valutativa "a scalare", è necessario valutare come esso incida in concreto sulla validità complessiva del soggetto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, valutata la difficoltà del soggetto ad indossare da solo abiti e calzature, gli aveva riconosciuto la pensione di inabilità benché il grado di invalidità determinato dal ctu fosse del 90 per cento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 4, DM Sanità 05/02/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)