diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4548 del 02/02/1996 Ud. (dep. 04/05/1996) Rv. 205226 - 01

Notificazioni - A mezzo posta | Assenza del destinatario o di altra persona idonea alla ricezione del piego raccomandato - Validità della notifica - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205226-01

Notificazioni - A mezzo posta

Per la validità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, in caso di assenza del destinatario o di altra persona idonea alla ricezione del piego raccomandato, occorre che sull'avviso di ricevimento, depositato con il piego nell'ufficio postale, risulti il compimento delle formalità alternativamente previste dall'art. 8, comma secondo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, dell'affissione alla porta d'ingresso dell'avviso al destinatario del detto deposito nell'ufficio postale o dell'immissione nella cassetta della corrispondenza nonché l'indicazione del deposito e dei motivi che li hanno determinati. Poiché si tratta di adempimenti che non possono essere presunti, rappresentando essi condizioni o momenti essenziali del procedimento di notificazione che, per la mancata previsione di una relata di notificazione redatta dall'agente postale, non potrebbero essere documentalmente dimostrati per altra via, qualora l'avviso di ricevimento del piego raccomandato non specifichi nulla, essendo barrata unicamente la casella attinente al deposito presso l'ufficio postale del detto piego, poi restituito per compiuta giacenza, manca del tutto la prova che il procedimento di notifica sia passato attraverso i momenti essenziali voluti dalla legge, con conseguente invalidità della notifica stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 170 com. 1 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)