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Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 06/12/1966 Ud. (dep. 01/04/1967) Rv. 103920 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA CONFERMATIVA - MOTIVAZIONE - INTEGRAZIONE CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103920-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA CONFERMATIVA - MOTIVAZIONE - INTEGRAZIONE CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - LIMITI.*

Le sentenze di primo e secondo grado, quando non vi e difformita di decisione, si integrano a vicenda, formando un tutto organico e inscindibile, sicche il requisito di cui all'art 475 n 3 cod proc pen deve essere inteso in senso meno rigoroso. Tuttavia tale principio non puo trovare applicazione nel caso in cui con specifico motivo di gravame sia stata richiamata l'attenzione del giudice di appello su un determinato punto della sentenza impugnata, con una precisa critica circa la sua efficienza ai fini della soluzione adottata dal primo giudice. (prima parte. Conf 100144, 100171, 100236, 100768, anno 1966. Seconda parte. V 103312, anno 1967, 100845, 101526, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)