Sez. T, Ordinanza n. 3144 del 12/02/2026 (Rv. 678027-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Processo tributario - Definizione agevolata - Termine per l'impugnazione - Sospensione ex art. 6, comma 11, del
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
d.l. n. 119 del 2018 - Automaticità - Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 - Cumulo - Sospensione feriale - Non cumulabilità - Fondamento.
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima.
Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legge 23/10/1998 num. 119 art. 6 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2000 num. 27, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)