Sez. 2, Sentenza n. 8746 del 18/08/1993 (Rv. 483481 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - Voluttuarie | O gravose - Condomini dissenzienti, loro eredi o aventi causa - Diritto di partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni - Sussistenza - Condizioni.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - Voluttuarie
In tema di condominio di edifici, l'art. 1121 cod. civ. riconosce ai condomini dissenzienti (e ai loro eredi e aventi causa), in caso di innovazioni gravose o voluttuarie, il diritto potestativo di partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni stesse, contribuendo "pro quota" nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera ragguagliate al valore attuale della moneta, onde evitare arricchimenti in danno dei condomini che hanno assunto l'iniziativa dell'opera. (Fattispecie riguardante un impianto di ascensore installato nell'edificio condominiale non all'atto della sua costruzione, ma successivamente per iniziativa e a spese di parte dei condomini).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)