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Sez. 6, Sentenza n. 21076 del 18/04/2024 Ud. (dep. 29/05/2024) Rv. 286485-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Reato di induzione a dare o promettere utilità ex art. 319-quater cod. pen. - Truffa aggravata - Differenze - Punibilità dell’indotto - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286485-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE

I reati di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo colui che dà o promette non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione per conseguire un indebito vantaggio, sicché è punibile per aver prestato acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, ponendosi su un piano di complicità con il pubblico agente, laddove, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia.

Cod. Pen. art. 319 ter, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 lett. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)