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Sez. 1, Sentenza n. 3996 del 17/12/1969 (Rv. 344470 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - PROCEDIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RILEVABILITA, ANCHE D'UFFICIO, PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - DEDUZIONE DI UNA NUOVA CIRCOSTANZA AI FINI DEL GIUDIZIO DI RILEVANZA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344470-01

CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - PROCEDIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RILEVABILITA, ANCHE D'UFFICIO, PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - DEDUZIONE DI UNA NUOVA CIRCOSTANZA AI FINI DEL GIUDIZIO DI RILEVANZA - AMMISSIBILITA.*

Poiche la questione di legittimita costituzionale di una norma di legge puo essere rilevata d'ufficio o sollevata per la prima volta anche in Cassazione, deve ritenersi che, ai fini del giudizio di Rilevanza della questione, puo dedursi, per la prima volta in Cassazione una circostanza nuova. (nella specie, la parte privata - opponente ad ingiunzione fiscale per imposta di registro, sopratasse e pene pecuniarie per omessa registrazione di contratti verbali di appalto - essendo intervenuta, nelle more del giudizio, la legge 23 dicembre 1966, n 1139, portante condono delle soprattasse e pene pecuniarie, aveva pagato il tributo richiestole, per fruire del beneficio del condono quindi, aveva sostenuto che legittimamente essa poteva proseguire il giudizio al fine di ripetere quanto pagato, essendo illegittima, per contrarieta all'art 24 della Costituzione, la norma dell'art 6 della detta legge che dichiara irripetibili i Tributi pagati. Il supremo collegio ha ritenuto che, non potendo ammettersi preclusioni alla sollevabilita di questioni di legittimita costituzionale era ammissibile la deduzione della nuova circostanza di aver pagato il tributo, ed ha enunciato il principio che precede). (V 1831-69, massima n 340937 1859-67, massima n 328769).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)