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Sez. 3, Sentenza n. 699 del 21/04/1965 (Rv. 311304 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - TERMINE - SCADENZA - AZIONE DI ADEMPIMENTO O DI RISOLUZIONE.*
Stato
decisa il 1965-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311304-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - TERMINE - SCADENZA - AZIONE DI ADEMPIMENTO O DI RISOLUZIONE.*

Il creditore, scaduto il termine per l'esecuzione dell'obbligazione, anche se esso sia soltanto un termine fisso e non essenziale, puo considerare il debitore inadempiente ed agire per l'esecuzione o la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 cod.civ., indipendentemente dall'accertamento se il debitore sia definitivamente inadempiente. (Conf. 1842/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)