Modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973
Testo in vigore al
Art. 16 Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei danni
1. L'autorizzazione prevista dall'art. 9 della legge non puo' essere data al commissario liquidatore che con il decreto con cui e' promossa la liquidazione coatta amministrativa.
Art. 17 Liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 della legge
1. Il commissario liquidatore nell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 9 della legge accerta l'esistenza e la risarcibilita' del danno e ne determina l'ammontare.
2. Il commissario liquidatore trasmette all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", l'atto di liquidazione sottoscritto anche dal creditore.
3. Nel caso in cui non sia stato possibile concordare la liquidazione del danno con il creditore, il commissario liquidatore ne da' comunicazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", indicando i motivi del disaccordo e l'ammontare del danno da lui accertato.
Art. 18 Pagamento del danno da parte dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", in caso di accordo del creditore
1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", provvede, nei limiti previsti dagli art. 19, secondo comma, e 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, al pagamento della somma a suo carico indicata nell'atto di liquidazione trasmessogli dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 17, secondo comma, inviando al creditore vaglia postale od assegno di pari importo ovvero accreditando la somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del creditore stesso.
Art. 19 Spese di liquidazione dei danni di cui all'art. 9 della legge
1. Le spese sostenute dal commissario liquidatore per la liquidazione dei danni di cui all'art. 9 della legge che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno, sono, in caso di insufficienza dell'attivo, integralmente a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Le spese per la liquidazione di danni diversi da quelli di cui all'art. 9 della legge che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danni restano integralmente a carico della liquidazione.
2. Le spese inerenti alla liquidazione dei danni, diverse da quelle indicate al precedente comma, ivi comprese quelle per il personale riassunto a norma dell'art. 10 della stessa legge, sono a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" nella misura determinata dal rapporto in cui si trovano nell'ultimo bilancio approvato della societa' posta in liquidazione coatta amministrativa i premi del ramo "assicurazione responsabilita' civile autoveicoli" rispetto all'ammontare complessivo dei premi risultanti dal bilancio stesso.
Art. 20 Anticipazione o rimborso delle spese di liquidazione dei danni
1. Le modalita' per l'anticipazione al commissario liquidatore delle somme occorrenti per far fronte alle spese di liquidazione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" a norma del precedente art. 19 ovvero per il rimborso delle spese stesse, sono stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra commissario liquidatore e l'Istituto predetto e da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 21 Modalita' dell'assistenza tecnica dell'impresa designata al commissario liquidatore e rimborso delle spese dalla stessa sostenute
1. Le modalita' di prestazione dell'assistenza tecnica da parte dell'impresa incaricata di tale compito ai sensi dell'art. 9 della legge e i criteri per il rimborso delle spese sostenute dall'impresa stessa nell'assolvimento di tale compito sono fissati con convenzione, soggetta alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da stipularsi tra l'impresa, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" e il commissario liquidatore.
Art. 22 Pagamento da parte dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", del danno in caso di accordo del creditore con l'impresa cessionaria del portafoglio a norma del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738
1. L'impresa cessionaria del portafoglio che provvede alla liquidazione dei danni a norma dell'art. 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, trasmette all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", l'atto di liquidazione sottoscritto anche dal creditore.
2. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", provvede, nei limiti previsti dagli articoli 19, secondo comma, e 21, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, al pagamento della somma a suo carico indicata nell'atto di liquidazione di cui al comma precedente, inviando al creditore vaglia postale od assegno di pari importo ovvero accreditando la somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del creditore stesso.
Art. 23 Riassunzione da parte del commissario liquidatore del personale dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa
1. Il commissario liquidatore autorizzato a norma dell'art. 9 della legge provvede, entro il mese successivo a quello di pubblicazione del decreto di cui all'art. 16, a riassumere direttamente il personale gia' dipendente dall'impresa al momento in cui la stessa e' stata posta in liquidazione coatta, con esclusione del personale dirigente.
2. Il personale riassunto e' inquadrato sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese di assicurazione vigente al momento della riassunzione, tenuto conto della qualifica attribuitagli, e retribuito con i minimi previsti dal contratto stesso.
Art. 24 Composizione e attribuzioni del comitato previsto per i dirigenti dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa
1. Il comitato previsto dall'art. 10, primo comma, della legge e' composto:
1) dal dirigente generale preposto alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da chi ne fa le veci, che lo presiede e lo convoca;
2) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
3) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a dirigente, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
4) da un rappresentante dei dirigenti delle imprese di assicurazione designato dall'associazione sindacale di categoria maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
5) da un rappresentante dell'impresa cessionaria del portafoglio nell'ipotesi prevista dall'art. 5, primo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738.
2. Spetta al comitato di accertare, per ciascun dirigente che abbia fatto domanda di riassunzione, le funzioni svolte dallo stesso presso l'impresa posta in liquidazione, di valutare i risultati dell'attivita' svolta, le qualita' personali e professionali, nonche' ogni altro elemento utile alla valutazione della posizione del dirigente.
3. Il commissario liquidatore o l'impresa cessionaria, tenuto conto delle esigenze della liquidazione o di quelle dell'impresa, nonche' della valutazione del comitato, provvede all'eventuale assunzione del predetto personale, determinandone l'inquadramento ai minimi contrattuali.
4. I compiti di segreteria del comitato sono svolti da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 25 Trasferimento da parte del comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa
1. Il commissario liquidatore, qualora constati l'impossibilita' di procedere al trasferimento del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 11 della legge, e' tenuto a darne comunicazione al comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", fornendo lo elenco dei contratti di assicurazione che gli risultano ancora in corso.
2. Il comitato entro i trenta giorni successivi a quello di comunicazione dell'elenco di cui sopra delibera la ripartizione dei contratti fra le altre imprese che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in proporzione ai premi acquisiti da ciascuna di esse nel ramo responsabilita' civile autoveicoli e risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
3. Dell'avvenuta ripartizione deve essere data comunicazione a ciascuna impresa ed a ciascun contraente.
4. I rischi inerenti ai contratti come sopra ripartiti sono a carico del nuovo assicuratore a decorrere dalla scadenza del periodo di tempo indicato all'art. 15 sempre che sia stato pagato il premio per il nuovo periodo di assicurazione.
Art. 26 Trasferimento da parte del comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" del personale di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa
1. Il comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, delibera la ripartizione fra le imprese alle quali sono stati assegnati i contratti, in proporzione all'ammontare dei premi dei contratti a ciascuna di esse assegnati, del personale riassunto dal commissario liquidatore dell'impresa posta in liquidazione, fatta eccezione per quello indicato dall'art. 11, ultimo comma, della legge.
2. Le imprese provvedono all'assunzione del personale gradualmente secondo un programma concordato con il commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione.
Art. 27 Anticipazioni al commissario liquidatore per le spese del procedimento di liquidazione
1. Il commissario liquidatore che per mancanza o insufficienza di liquidita' richiede all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", anticipazioni ai sensi dell'art. 12 della legge, deve, nell'indicarne l'ammontare, motivare la richiesta con riferimento alla presumibile entita' delle spese del procedimento di liquidazione dell'impresa, ivi comprese quelle relative al personale utilizzato per le esigenze della liquidazione stessa.
2. Il commissario liquidatore che, esaurite le somme anticipategli, rinnova la richiesta di cui al primo comma e' tenuto a trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" un rendiconto delle spese effettuate con utilizzazione delle anticipazioni ricevute.
3. Eguale rendiconto deve essere presentato per le spese effettuate in ciascun anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
Art. 28 Comunicazione da parte del commissario liquidatore e dell'impresa cessionaria del portafoglio del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno il commissario liquidatore autorizzato a norma dell'art. 9 della legge trasmette all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", un prospetto dal quale deve risultare l'ammontare presumibile dei danni non ancora liquidati per conto del predetto Fondo alla fine dell'anno precedente.
2. La disposizione di cui al primo comma si applica anche all'impresa cessionaria del portafoglio a norma del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738 per i danni di cui all'art. 4 dello stesso decreto-legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1981
PERTINI
FORLANI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 1