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Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Testo in vigore al

Art. 14

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono istituiti i ruoli degli ufficiali del Corpo tecnico nelle posizioni di a disposizione, di ausiliaria, di complemento, della riserva e della riserva di complemento, previsti nei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 2 della presente legge.

2. Con la stessa decorrenza ha luogo il trasferimento nei predetti ruoli degli ufficiali dei sei servizi tecnici nelle posizioni di cui al precedente comma. L'iscrizione nei ruoli si effettua secondo le norme previste dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

Art. 15

1. Nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente del Corpo tecnico, istituito dal precedente articolo 13, sono trasferiti:

  1. 1) gli ufficiali in servizio permanente iscritti nei ruoli dei sei servizi tecnici;

  2. 2) gli ufficiali in servizio permanente che supereranno i corsi superiori tecnici, previsti per l'immissione nei suddetti ruoli dall'articolo 17 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, in svolgimento o gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge;

  3. 3) i sottotenenti e i tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio reclutati ai sensi dei numeri 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, che, avendo gia' superato i corsi presso la scuola di applicazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, stiano frequentando i corsi universitari per il conseguimento di una laurea per il trasferimento nei servizi tecnici.

2. Sono, inoltre, trasferiti nel ruolo del Corpo tecnico, a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che, reclutati ai sensi dei numeri 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, frequentano i corsi della scuola di applicazione.

Art. 16

1. Il trasferimento degli ufficiali di cui al precedente articolo 15 nel ruolo del Corpo tecnico ha luogo:

  1. 1) per i generali, colonnelli, tenenti e sottotenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge;

  2. 2) per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani, alla data del 31 dicembre 1984, nei modi indicati nel successivo articolo 17.

2. Gli ufficiali - che superino i corsi superiori tecnici in svolgimento o gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, al termine degli stessi sono iscritti:

  1. 1) nel ruolo del Corpo tecnico, se dei gradi subalterni;

  2. 2) nei ruoli dei Servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico, se trattasi di capitani o maggiori. Questi ufficiali sono successivamente trasferiti nel ruolo del Corpo tecnico come stabilito dal citato articolo 17. Per l'immissione nei ruoli dei Servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

3. Nel trasferimento nel ruolo del Corpo tecnico ogni ufficiale mantiene grado ed anzianita' posseduti, o acquisiti in applicazione delle norme contenute nel successivo articolo 17. A parita' di grado e di anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza nell'iscrizione in ruolo viene determinato secondo le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.

4. A partire dal 31 ottobre 1980 nelle aliquote di valutazione dei generali e dei colonnelli vengono, comunque, compresi gli ufficiali gia' valutati per l'avanzamento nel ruolo del Servizio tecnico di provenienza, a prescindere dall'anzianita' acquisita nel ruolo del Corpo tecnico.

5. I colonnelli trasferiti nel Corpo tecnico, che per effetto del detto trasferimento di ruolo siano raggiunti, entro il 31 dicembre 1985, dai limiti di eta' senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta, vengono comunque inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento, determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dai limiti di eta'.

Art. 17

1. I tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in servizio permanente dei sei Servizi tecnici, sono trasferiti nel ruolo del Corpo tecnico alla data del 31 dicembre 1984 secondo le norme degli articoli e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, salvo quanto stabilito nei due seguenti commi.

2. I tenenti colonnelli idonei e non iscritti in quadro sono iscritti nel ruolo unico con precedenza su quelli mai valutati e, qualora abbiano anzianita' assoluta inferiore a questi ultimi, acquisiscono, ai soli fini giuridici, l'anzianita' assoluta precedente di un giorno quella del piu' anziano pari grado in ruolo mai valutato.

3. I tenenti colonnelli aventi anzianita' di grado 1 gennaio 1981 ai sensi della lettera b) del successivo quinto comma sorto iscritti nel ruolo del Corpo tecnico dando la precedenza agli ufficiali che avevano nei rispettivi ruoli una maggiore anzianita' assoluta nel grado di maggiore.

4. All'entrata in vigore della presente legge:

  1. a) i tenenti colonnelli ed i maggiori dei Servizi tecnici la cui permanenza nei gradi di ufficiale inferiore nel servizio permanente effettivo sia stata pari o superiore a 16 anni, salvo i casi di detrazione d'anzianita' o di ritardi di carriera, assumono, ai soli effetti giuridici, anzianita' assoluta conseguente ad una permanenza teorica nei gradi anzidetti ridotta di un anno. In ogni caso i suddetti ufficiali non possono sopravanzare gli ufficiali aventi pari o maggiore anzianita' di spalline e i tenenti colonnelli dello stesso ruolo gia' valutati;

  2. b) i capitani in servizio permanente dei Servizi tecnici acquisiscono, ai soli effetti giuridici, anzianita' assoluta conseguente ad una permanenza di 4 anni nel grado di tenente, salvo i casi di detrazione di anzianita' o di ritardi di carriera.

5. Gli ufficiali reclutati nel grado di tenente tra i giovani in possesso di laurea che richiede un ciclo quinquennale di studi universitari, se idonei per l'avanzamento sono promossi capitani al compimento del terzo anno di permanenza nel grado di tenente.

6. Per gli anni 1981, 1982, 1983 e 1984:

  1. a) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei Servizi tecnici sono indicati nell'allegato C della presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

  2. b) l'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita'. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado; le promozioni, comunque, non possono decorrere da data anteriore al 1 gennaio 1981.
    I maggiori che all'entrata in vigore della presente legge abbiano gia' maturato o acquisito, in applicazione delle norme stabilite nel precedente quarto comma, quattro o piu' anni di grado vengono promossi conferendo loro nel grado di tenente colonnello anzianita' corrispondente al 1 gennaio 1981;1

  3. c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianita'. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado.1

7. Per i suddetti anni, le promozioni a colonnello degli ufficiali dei sei servizi tecnici sono attribuite alla data del 31 dicembre di ogni anno e gli ufficiali dei diversi servizi promossi al grado di colonnello sono iscritti nel ruolo del Corpo tecnico secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni.1

8. Per l'anno 1985:

  1. a) l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e' pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno il numero delle promozioni al grado superiore e' stabilito in 13 unita', fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

  2. b) l'avanzamento dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico ha luogo ad anzianita'. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado;

  3. c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianita'. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado.

9. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui al precedente comma, sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico - compreso nell'allegato B della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche previsto per il grado di capitano puo' essere compiuto per la meta' nel grado di maggiore. Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico vengono determinate alla data del 1 gennaio 1985.

Art. 18

1. L'articolo 15 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito sono reclutati:
a) col grado di sottotenente, dai giovani in eta' non superiore a 26 anni che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, vincano un apposito concorso per titoli ed esami; detti ufficiali, dopo la nomina sono assegnati alla Scuola di applicazione e sono ammessi alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi presso l'Universita' o il Politecnico dislocati nella medesima sede della Scuola di applicazione per il conseguimento di una laurea in ingegneria;
b) col grado di tenente, dai giovani di eta' non superiore a 30 anni in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo articolo 16, mediante un concorso per titoli ed esami.
L'assegnazione ad uno dei diversi corsi di laurea in ingegneria dei sottotenenti di cui alla lettera a) nonche' il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui alle lettere a) e b) sono fissati con determinazione ministeriale.
La nomina a tenente per i provenienti dai giovani di cui alla lettera b) decorre da data posteriore a quella sotto la quale sono stati promossi tenenti, nello stesso anno solare, i sottotenenti provenienti dai reclutamenti di cui alla lettera a); fanno eccezione i giovani in possesso di titolo di studio che richiede la frequenza di un ciclo di studi universitari di durata quinquennale che sono iscritti in ruolo, ai soli fini giuridici, con anzianita' assoluta posteriore di un giorno a quella che hanno o avrebbero i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera b) nell'anno precedente".

Art. 19

1. L'avanzamento dei sottotenenti in servizio permanente del Corpo tecnico ha luogo ad anzianita'.

2. Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

3. I sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita' e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

4. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta. Qualora il giudizio di non idoneita' sia dovuto all'insoddisfacente andamento degli studi universitari, le autorita' gerarchiche possono proporre al Ministro che i citati ufficiali siano mantenuti in servizio. Ove la proposta sia accolta, gli ufficiali sono trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento di tre anni di permanenza nel grado; se nel suddetto ruolo non esistono vacanze, i trasferimenti sono effettuati in soprannumero e le eccedenze saranno assorbite al verificarsi delle prime vacanze.

5. Ai sottotenenti, gia' in servizio alla data del 9 ottobre 1980, reclutati fra giovani che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facolta' di ingegneria e che sono stati ammessi, mediante concorso per titoli, alla frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un anno in svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente.

Art. 20

1. Per gli ufficiali, reclutati in base alla lettera a) dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come risulta modificato dall'articolo 18 della presente legge, operano le norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 5 e 38 della predetta legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni.

2. Gli ufficiali che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti o che non ottengono la proroga di un anno, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con il grado e l'anzianita' posseduti, previo parere favorevole delle autorita' gerarchiche. Ove non esistano vacanze sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e le eccedenze sono assorbite al verificarsi delle prime vacanze.

3. Gli ufficiali che non siano trasferiti nel ruolo speciale ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

Art. 21

1. Per i tenenti in servizio permanente del Corpo Tecnico, che, abbiano la stessa anzianita' assoluta, viene determinato, dopo tre anni di grado, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianita' relativa in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea o, se si tratta di ufficiali reclutati fra gia' laureati, nel concorso per l'ammissione nel ruolo e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.

2. Il punto relativo all'attitudine professionale e' attribuito all'ufficiale da una commissione composta dal generale ispettore del Corpo, dal generale comandante della scuola di applicazione e dal generale direttore della Direzione Generale per gli ufficiali dell'Esercito; la commissione e' presieduta dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano.

3. L'avanzamento dei tenenti in servizio permanente del Corpo Tecnico ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali per essere valutati per l'avanzamento debbono aver:

  1. a) compiuto almeno quattro anni di anzianita' nel grado;

  2. b) acquisito il diploma di laurea da almeno:

    1. 1) tre anni, se la durata del relativo ciclo di studi universitari e' quinquennale;

    2. 2) quattro anni, se la predetta durata e' quadriennale.

4. I tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale furono per la prima volta valutati.

5. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza, comunque, non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

6. L'avanzamento dei maggiori in servizio permanente del Corpo Tecnico ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno 4 anni di anzianita' nel grado.

Art. 22

1. Il limite d'eta' per la cessazione dal servizio permanente del generale ispettore del Corpo Tecnico e' di 65 anni.

Art. 23

1. Per l'avanzamento al grado di generale ispettore del Corpo Tecnico, i tenenti generali dello stesso Corpo sono valutati dalla Commissione superiore d'avanzamento.

2. La nota (o) della tabella n. 1 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' cosi' modificata: "(o) ciclo di 4 anni con inizio dal 1981".

3. La Commissione superiore d'avanzamento per le valutazioni relative all'anno 1981:

  1. 1) dei tenenti generali del Corpo tecnico, non comprende il generale ispettore del Corpo stesso;

  2. 2) dei maggiori generali e dei colonnelli del Corpo Tecnico, comprende il tenente generale idoneo e iscritto in quadro per la promozione al grado di generale ispettore del Corpo stesso;

  3. 3) dei tenenti colonnelli dei Servizi Tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico, comprende l'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano gia' appartenente al Servizio Tecnico degli ufficiali da valutare.

Art. 24

1. Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello di ciascun ruolo normale dei vari corpi della Marina militare, quale stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro e dei tenenti di vascello mai valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 14 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unita' quanti sono i tenenti di vascello mai valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 14 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti.

2. Per gli stessi anni, qualora nei ruoli normali dei vari corpi della Marina militare siano presenti in ruolo capitani di corvetta con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 18 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a quattro anni, questi sono valutati e, se idonei, promossi al grado di capitano di fregata con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianita', ma comunque non anteriore al 1 gennaio 1980.34

3. Ai fini del computo delle anzianita' indicate nei precedenti commi, nei riguardi dell'ufficiale che in applicazione delle norme vigenti abbia subito spostamenti in ruolo, viene considerata una anzianita' pari a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza e che non abbia subito detrazioni di anzianita' o ritardi di carriera.

4. Per ciascuno degli anni 1980 e 1981 il numero delle promozioni annuali al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del corpo delle armi navali derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non puo' essere inferiore a 8 unita'.

5. Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno assorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

Art. 25

1. Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dell'arma aeronautica ruolo naviganti normale, del Corpo del genio aeronautico ruoli ingegneri, chimici e fisici, del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissari e del Corpo sanitario aeronautico ruolo ufficiali medici, quale stabilito dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianita' - di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 - anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalla legge in vigore di tante unita' quanti sono i capitani mai valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo, pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti.

2. Per gli stessi anni, qualora nei ruoli di cui al precedente comma, siano presenti in ruolo maggiori con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni, questi sono valutati e, - se idonei, sono promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianita', ma comunque non anteriore al 1 gennaio 1980.34

3. Ai fini del computo delle anzianita' indicate nei precedenti commi, nei riguardi dell'ufficiale che in applicazione delle norme vigenti abbia subito spostamenti in ruolo, viene considerata una anzianita' pari a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza e che non abbia subito detrazioni di anzianita' o ritardi di carriera.

4. Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica. Per gli ufficiali della Arma aeronautica ruolo servizi provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali si applicano le norme di cui al successivo articolo 30.

Art. 26

1. L'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Quando si debba rinnovare un giudizio d'avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della· Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

  2. b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria e' promosso anche se non esiste vacanza al grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione non e' computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio e l'eccedenza e' riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) del primo comma del precedente articolo 44.

Fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quando si tratta di promozione al grado di colonnello e ai vari gradi di generale, l'eventuale eccedenza al numero massimo stabilito per la consistenza del grado interessato, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato nuovamente valutato. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito, ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo prescritto di comando o di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado successivo, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 38 della presente legge. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente della pronunzia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso agli adempimenti per la promozione del ricorrente provvede d'ufficio il Ministero competente.

Titolo III. Norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

Art. 27

1. L'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita'.
I maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per, essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado".

Art. 28

1. Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e' fissato in tante unita' pari alla somma dei capitani gia' valutati e di quelli mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, nove o piu' anni di permanenza nel grado ovvero diciotto o piu' anni di servizio nei gradi di ufficiale inferiore, compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi oltre ai capitani gia' valutati anche quelli mai valutati aventi le anzianita' di grado o di servizio predette alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

2. Per gli anni 1981, 1982 e 1983 i maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano maturato un'anzianita' di servizio da ufficiale pari o superiore a 22 anni ovvero un'anzianita' di 4 o piu' anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianita' disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' piu' favorevole tra le due anzidette, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1981.

3. Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

4. Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore a 8 anni, le anzianita' di diciotto e di ventidue anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di maggiore o al grado di tenente colonnello nella misura di 1 anno ogni 4 anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di 2 anni.

5. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede l'applicazione della norma stessa.

6. I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli speciali, restano comunque in servizio, anche in soprannumero al numero chiuso, fino al limite d'eta' previsto per il grado di tenente colonnello dello stesso ruolo.

Art. 29

1. Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello di ciascun ruolo speciale dei vari corpi della marina militare, quale stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro e dei tenenti di vascello mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti un'anzianita' di servizio nei gradi di ufficiale inferiore pari o superiore a 18 anni compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione.

2. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unita' quanti sono i tenenti di vascello mai valutati con l'anzianita' di servizio predetta alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

3. Per gli anni 1981, 1982 e 1983, qualora nei ruoli speciali dei vari corpi della Marina militare siano presenti in ruolo capitani di corvetta con anzianita' di servizio complessiva da ufficiale pari o superiore a 22 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianita' disposte per legge, essi sono valutati e promossi al grado di capitano di fregata con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' piu' favorevole tra le due anzidette, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1981.4

4. Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

5. Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali dei ruoli di cui al presente articolo la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore ad 8 anni, le anzianita' di 18 o 22 anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta o al grado di capitano di fregata nella misura di un anno ogni 4 anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di due anni. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede l'applicazione della norma stessa.

Art. 30

1. Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dell'Arma Aeronautica, ruolo navigante speciale, del corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici e del corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, quale stabilito dalla tabella numero 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti un'anzianita' di servizio nei gradi di ufficiale inferiore pari o superiore a diciotto anni compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate, rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore, di tante unita' quanti sono i capitani mai valutati con l'anzianita' di servizio predetta alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.4

2. Per gli anni 1981, 1982 e 1983, qualora nei ruoli di cui al precedente primo comma siano presenti maggiori con anzianita' di servizio complessivo pari o superiore a 22 anni o, se piu' favorevole, con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianita' disposte per legge, essi sono valutati e promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' piu' favorevole tra le due anzidette, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1981.

3. Le promozioni da effettuare in applicazione delle norme di cui ai precedenti commi possono essere conferite anche in soprannumero. Le eventuali eccedenze che si verificheranno per effetto delle promozioni stesse saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause, diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

4. Nel periodo transitorio dal 1981 al 1983, per gli ufficiali dei ruoli di cui al presente articolo la cui permanenza nei gradi di sottufficiale sia stata pari o superiore ad 8 anni, le anzianita' di 18 e di 22 anni di servizio di cui rispettivamente ai precedenti primo e secondo comma sono ridotte una sola volta per l'avanzamento al grado di maggiore o al grado di tenente colonnello nella misura di un anno ogni quattro anni di permanenza nei gradi di sottufficiale fino ad un massimo di due anni. La norma di cui al presente comma si applica a domanda dell'interessato; detta domanda deve essere presentata nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'ufficiale chiede la applicazione della norma stessa.

Art. 31

1. I tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e quelli del corrispondente ruolo dell'"a disposizione", ivi transitati ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, possono, a domanda, essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio del servizio permanente effettivo.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono disponibili nel ruolo speciale unico 70 posti per l'anno 1981. Le domande di trasferimento devono essere presentate nel mese di gennaio 1981.

3. I trasferimenti avranno luogo:

  1. a) con il grado e l'anzianita' posseduti al momento del passaggio di ruolo, fermo restando che gli ufficiali da trasferire saranno iscritti dopo l'ultimo pari grado, gia' appartenente al ruolo speciale unico, avente la stessa anzianita' assoluta di grado. Per gli ufficiali a disposizione il trasferimento si effettua previa reintegrazione nel servizio permanente effettivo;

  2. b) con decorrenza dal F ottobre dell'anno di presentazione delle relative domande di trasferimento.

4. Qualora il numero delle domande di trasferimento superi quello dei posti disponibili, si procede alla formazione di una graduatoria di precedenza sulla base del coefficiente ricavato, per ogni ufficiale da trasferire, dalla differenza calcolata in anni, mesi e giorni, tra l'anzianita' assoluta di grado da lui posseduta e la sua data di nascita. Ha la precedenza l'ufficiale con coefficiente piu' elevato e, a parita' di coefficiente, il piu' anziano d'eta'.

5. I tenenti colonnelli, gia' valutati almeno una volta nel ruolo di provenienza e trasferiti nel ruolo speciale unico, sono comunque compresi nelle aliquote da valutare per l'avanzamento in quest'ultimo ruolo.

6. I tenenti colonnelli che abbiano presentato domanda per il passaggio nel ruolo speciale unico e siano compresi tra quelli da valutare nel ruolo di appartenenza, qualora siano giudicati idonei e iscritti in quadro, perdono ogni titolo per il transito nel ruolo speciale unico.

Art. 32

1. I tenenti colonnelli gia' appartenenti ai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, successivamente trasferiti a qualsiasi titolo nel ruolo speciale unico delle stesse armi, fruiscono, a' domanda, della rideterminazione dell'anzianita' di grado posseduta nei termini stabiliti al successivo terzo comma.

2. Le domande di rideterminazione debbono essere presentate entro 60 giorni:

  1. a) dalla data di entrata in vigore della presente legge per i tenenti colonnelli che alla data stessa risultino gia' in ruolo;

  2. b) dalla data di comunicazione di trasferimento nel ruolo speciale unico per gli ufficiali di cui al precedente articolo 31.

3. Agli ufficiali suddetti viene riconosciuta, ai soli effetti giuridici, un'anzianita' di grado, se piu' favorevole rispetto a quella posseduta, corrispondente alla data di compimento di un periodo di servizio effettivamente svolto dalla nomina a sottotenente pari a ventiquattro anni. A parita' di anzianita' di grado assume la precedenza in ruolo il piu' anziano di eta'.

4. L'ufficiale a cui viene rideterminata la anzianita' ai sensi del presente articolo e', in ogni caso, iscritto in ruolo immediatamente prima del pari grado piu' avanti in ruolo che, per effetto di ricostruzioni di carriera disposte con precedenti leggi, abbia eventualmente acquisito maggiore anzianita' pur essendo in possesso di eguali titoli e pur avendo prestato servizio da ufficiale per un periodo di tempo inferiore.

5. Ai tenenti colonnelli che ai sensi del presente articolo conseguano un'anzianita' tale per cui sarebbero stati compresi nelle aliquote di ruolo per la valutazione al grado superiore gia' determinate dal Ministro negli anni precedenti vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

6. Gli ufficiali immessi nel ruolo speciale unico dopo l'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e prima dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre 1975, n. 626, sono promossi al grado di capitano al compimento del settimo anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 33

1. Per un periodo transitorio di tre anni, dal 1 gennaio 1980, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale e ad esaurimento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono uguali a quelli vigenti per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dello stesso ruolo.1234

2. I periodi di comando o di attribuzioni specifiche da effettuare ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e previsti dalle norme vigenti sono validi sino al 31 dicembre 1984.34

Art. 34

1. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.