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Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2002 che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari

Testo in vigore al

Art. 12

Bilancio di funzionamento

1. Tutte le entrate e le spese dell'agenzia esecutiva formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel suo bilancio di funzionamento. Tali previsioni, che comprendono la tabella dell'organico dell'agenzia esecutiva, sono trasmesse per informazione all'autorità di bilancio, insieme ai documenti del progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea. La tabella dell'organico, costituita esclusivamente da posti temporanei e che precisa il numero, il grado e la categoria del personale impiegato dall'agenzia esecutiva nell'esercizio considerato, è approvata dall'autorità di bilancio e pubblicata in allegato alla sezione III - Commissione - del bilancio generale dell'Unione europea.

2. Il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva rispetta la regola dell'equilibrio tra entrate e spese.

3. Le entrate dell'agenzia esecutiva comprendono, fatte salve altre entrate possibili, una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea determinata dall'autorità di bilancio, e prelevata dalla dotazione finanziaria dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva.

Art. 13

Elaborazione del bilancio di funzionamento

1. Il direttore elabora ogni anno un progetto di bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, comprendente le spese di funzionamento per l'esercizio finanziario successivo, e lo presenta al comitato direttivo.

2. Il comitato direttivo adotta entro il 1o marzo di ogni anno il progetto di bilancio di funzionamento, compresa la tabella dell'organico, per l'esercizio finanziario successivo e lo presenta alla Commissione.

3. Sulla base del progetto di bilancio e tenendo conto della programmazione da essa definita per quanto riguarda i programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva, la Commissione, nell'ambito della procedura di bilancio, propone di fissare la sovvenzione annuale per il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva.

4. All'inizio di ciascun esercizio finanziario, sulla base della sovvenzione annuale così determinata dall'autorità di bilancio, il comitato direttivo adotta, insieme al programma di lavoro, il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, adeguandolo in funzione dei vari contributi concessi all'agenzia esecutiva e dei fondi provenienti da altre fonti.

5. Il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva può essere adottato in via definitiva solo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea.

6. Quando la Commissione prevede di istituire un'agenzia esecutiva essa comunica all'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio e nel rispetto del principio di trasparenza le seguenti informazioni:

  1. a) risorse necessarie al funzionamento dell'agenzia esecutiva, sia in termini di stanziamenti che in termini di personale;

  2. b) funzionari della Commissione di cui è previsto il comando presso l'agenzia esecutiva;

  3. c) risorse amministrative rese disponibili con il trasferimento di compiti dai servizi della Commissione all'agenzia esecutiva e riallocazione di tali risorse.

7. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 15, qualsiasi modifica al bilancio di funzionamento, nonché alla tabella dell'organico, è oggetto di un bilancio rettificativo adottato in conformità della procedura prevista al presente articolo.

Art. 14

Esecuzione del bilancio di funzionamento e discarico

1. Il direttore esegue il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva.

2. I conti delle agenzie esecutive sono consolidati con quelli della Commissione, secondo la procedura di cui agli articoli 127 e 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e conformemente alle seguenti disposizioni:

  1. a) ogni anno il direttore sottopone per approvazione un conto dettagliato provvisorio in cui sono riportate tutte le entrate e le uscite dell'esercizio finanziario precedente al comitato direttivo, che lo trasmette, entro il 1o marzo, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti;

  2. b) il conto definitivo è trasmesso entro il 1o luglio che segue l'esercizio chiuso al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

3.

Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, concede il discarico all'agenzia esecutiva sull'esecuzione del bilancio di funzionamento al più tardi il 29 aprile dell'anno n + 2, previo esame della relazione della Corte dei conti.

Tale discarico è accordato congiuntamente a quello relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

Art. 15

Regolamento finanziario applicabile al bilancio di funzionamento

Ogni agenzia esecutiva applicherà, per l'esecuzione del suo bilancio di funzionamento, le disposizioni di un regolamento finanziario-tipo adottato dalla Commissione. Tale regolamento finanziario-tipo può discostarsi dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee soltanto se le esigenze specifiche del funzionamento delle agenzie esecutive lo richiedono.

Art. 16

Regolamento finanziario applicabile agli stanziamenti operativi

1. Qualora la Commissione, in virtù delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), abbia delegato all'agenzia esecutiva compiti di esecuzione finanziaria per stanziamenti operativi relativi a programmi comunitari, detti stanziamenti continuano ad essere iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea e la loro esecuzione avviene mediante imputazione diretta al bilancio suddetto, sotto la responsabilità della Commissione.

2. Per quanto riguarda l'esecuzione di detti stanziamenti operativi l'ordinatore delegato dell'agenzia esecutiva è il direttore della stessa, e a tal fine deve conformarsi agli obblighi previsti dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3. Lo scarico sull'esecuzione degli stanziamenti operativi è accordato nel quadro dello scarico dato sull'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, in conformità dell'articolo 276 del trattato, di cui costituisce parte integrante.

Art. 17

Programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale dell'Unione europea

Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 16 si applicano fatte salve le disposizioni specifiche previste dagli atti di base relativi ai programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale dell'Unione europea.

Art. 18

Personale

1. Il personale dell'agenzia esecutiva è costituito, da un lato, da funzionari comunitari comandati dalle istituzioni, assegnati all'agenzia esecutiva in qualità di agenti temporanei per occupare posti di responsabilità e da agenti temporanei assunti direttamente dall'agenzia esecutiva, nonché, dall'altro, da altri agenti assunti dall'agenzia esecutiva con un contratto rinnovabile. La natura del contratto, pubblico o privato come pure la sua durata e la portata degli obblighi degli agenti nei confronti dell'agenzia esecutiva, nonché i criteri di qualifica richiesti, sono determinati in base alle caratteristiche specifiche dei compiti da svolgere, nel rispetto dello statuto, nonché delle normative nazionali vigenti.

2.

Purché il funzionario eserciti attività costanti e a prescindere dalle modalità di comando, l'istituzione d'origine:

  1. a) non copre, per la durata del comando, i posti che detto comando ha reso vacanti;

  2. b) tiene conto, nella riduzione forfettaria, del costo dei funzionari trasferiti alle agenzie esecutive.

Tuttavia, il numero complessivo di posti interessati dal paragrafo 2, primo comma, non può superare il numero di posti necessari per assicurare l'esecuzione dei compiti conferiti dalla Commissione all'agenzia esecutiva.

3. Il comitato direttivo, di concerto con la Commissione, adotta, per quanto necessarie, le modalità di applicazione relative alla gestione del personale dell'agenzia esecutiva.

Art. 19

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 si applica sia all'agenzia esecutiva che al personale della stessa, a condizione che quest'ultimo sia soggetto allo statuto.

Art. 20

Controlli

1. L'attuazione dei programmi comunitari affidati alle agenzie esecutive è soggetta al controllo della Commissione. Tale controllo viene esercitato secondo le modalità da essa fissate in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. La funzione di revisore interno è esercitata nelle agenzie esecutive dal revisore interno della Commissione.

3. La Commissione e l'agenzia esecutiva garantiscono l'attuazione delle raccomandazioni del revisore interno, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze.

4. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) istituito con la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione7, dispone, nei confronti dell'agenzia esecutiva e dell'insieme del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Dal momento della sua istituzione l'agenzia esecutiva aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)8. Il comitato direttivo formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne svolte dall'OLAF.

5. La Corte dei conti esamina i conti dell'agenzia esecutiva, ai sensi dell'articolo 248 del trattato.

6. Tutti gli atti dell'agenzia esecutiva e in particolare tutte le decisioni e tutti i contratti da essa conclusi devono prevedere espressamente che il revisore interno della Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti possano procedere a controlli di documenti e fascicoli e a controlli sul posto presso tutti i contraenti e sub-contraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari, compresi i beneficiari finali.

Art. 21

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'agenzia esecutiva è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in causa.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'agenzia esecutiva deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni suddetti.

3. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'agenzia esecutiva è disciplinata dalle disposizioni del regime ad esso applicabile.

Art. 22

Controllo della legalità

1.

Tutti gli atti di un'agenzia esecutiva che ledono un terzo possono essere deferiti alla Commissione da chiunque sia direttamente e individualmente interessato o da uno Stato membro, al fine di controllarne la legalità.

Il ricorso amministrativo viene depositato alla Commissione entro un mese a decorrere dal giorno in cui l'interessato o lo Stato membro in causa prende conoscenza dell'atto contestato.

Dopo aver ascoltato le ragioni addotte dall'interessato o dallo Stato membro in causa e quelle dell'agenzia esecutiva, la Commissione delibera in merito al ricorso amministrativo entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui è stato proposto il ricorso. Fatto salvo l'obbligo, per la Commissione, di rispondere per iscritto e motivando la sua decisione, la mancata risposta da parte della Commissione entro tale termine vale come decisione implicita di rigetto del ricorso.

2. La Commissione può, di sua iniziativa, occuparsi di qualsiasi atto di un'agenzia esecutiva. Essa delibera entro il termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui ha proceduto in tal senso, dopo aver ascoltato le ragioni addotte dall'agenzia esecutiva.

3. Allorché agisce ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione può sospendere l'esecuzione dell'atto in causa o prescrivere misure provvisorie. Nella sua decisione definitiva la Commissione può mantenere l'atto dell'agenzia esecutiva o decidere che questa lo deve modificare, integralmente o parzialmente.

4. L'agenzia esecutiva è tenuta ad adottare, in tempi ragionevoli, le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

5. La decisione esplicita o implicita di rigetto, da parte della Commissione, del ricorso amministrativo può formare oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia, in conformità dell'articolo 230 del trattato.

Art. 23

Accesso ai documenti e riservatezza

1.

L'agenzia esecutiva è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione9, quando le viene rivolta una richiesta di accesso a un documento in suo possesso.

Le disposizioni specifiche necessarie per l'attuazione di tali disposizioni sono adottate dal comitato direttivo entro sei mesi dall'istituzione dell'agenzia esecutiva.

2. I membri del comitato direttivo, il direttore e i membri del personale, anche dopo la cessazione delle loro rispettive funzioni, e chiunque partecipi alle attività dell'agenzia esecutiva, sono tenuti a non divulgare le informazioni che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

Art. 24

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, in appresso denominato "comitato delle agenzie esecutive".

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 25

Valutazione

1. Viene realizzata, a cura della Commissione, una relazione esterna di valutazione relativa ai primi tre anni di funzionamento di ciascuna agenzia esecutiva, che viene quindi sottoposta al comitato direttivo dell'agenzia esecutiva, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Essa include un'analisi costi/benefici quale quella prevista all'articolo 3, paragrafo 1.

2. La valutazione viene successivamente ripetuta ogni tre anni, alle medesime condizioni.

3. In seguito alle relazioni di valutazione, l'agenzia esecutiva e la Commissione prendono tutte le opportune misure per ovviare ai problemi eventualmente riscontrati.

4. Qualora a seguito di una siffatta valutazione la Commissione constati che l'esistenza stessa dell'agenzia esecutiva non è più giustificata secondo la buona gestione finanziaria, la Commissione ne decide la soppressione.

Art. 26

Misure transitorie Purché siano state create agenzie esecutive:

  1. a) la relazione annuale di attività di cui all'articolo 9, paragrafo 7, è redatta per la prima volta per l'esercizio 2003;

  2. b) il termine di cui all'articolo 14, lettera b), per la trasmissione dei conti definitivi si applica per la prima volta per l'esercizio 2005;

  3. c) per gli esercizi che precedono il 2005, il termine per la trasmissione dei conti definitivi è fissato al 15 settembre.

Art. 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002. Per il Consiglio La Presidente L. Espersen (2) Parere espresso il 5.7.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).