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Sez. U - , Ordinanza n. 16764 del 24/05/2022 (Rv. 664910 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Regolamento preventivo di giurisdizione - Provvedimento cautelare "ante causam" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664910-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., non è ammissibile nell'ambito di un procedimento cautelare "ante causam", poiché, finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito, per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire, non è consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi del relativo procedimento, né può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Suprema Corte.

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Costituzione art. 111, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)