Sez. U, Ordinanza n. 6486 del 01/04/2004 (Rv. 571748 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Contributi "ex" legge n. 219 del 1981 per la ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 1980 - 1981 - Controversia relativa - Materia dei pubblici servizi (protezione civile) - Riconducibilità - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Nella materia dei pubblici servizi, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito ad opera dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), non è compresa l'erogazione ai privati dei contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, per la ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi sismici, la quale non è riconducibile alle attività di protezione civile. Ne consegue che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione di tale contributo spetta alla cognizione del giudice ordinario, perché si verte in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri all'uopo predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritto soggettivo, senza che su di esse incidano le questioni in ordine alla regolarità del procedimento amministrativo volto a stabilire la priorità dell'erogazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Legge 24/02/1992 num. 225 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)