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Sez. 6, Sentenza n. 13083 del 21/01/2025 Ud. (dep. 03/04/2025) Rv. 287964-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITA' - REATI COMMESSI ALL'ESTERO | Limite minimo di pena ex art. 9 cod. pen. - Verifica - Al momento dell'esercizio dell'azione penale - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287964-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITA' - REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In tema di delitto comune commesso all'estero dal cittadino italiano, il limite minimo di pena richiesto dall'art. 9, comma primo, cod. pen., in quanto costituisce condizione di procedibilità, deve essere verificato - al pari della presenza del responsabile nel territorio dello Stato - al momento dell'esercizio dell'azione penale, essendo irrilevante il suo venir meno nel corso del giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il computo, ai detti fini, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale dell'agevolazione mafiosa e della transnazionalità

ascritte in contestazione, sebbene entrambe fossero state, invece, escluse dalla sentenza di primo grado). (Diff.: Sez. 2, n. 4934 del 1977, dep. 1978, Rv. 138785-01; Vedi: Sez. 3, n. 1458 del 1967, dep. 1968, Rv. 107124-01).

Cod. Pen. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)