Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano
Testo vigente
Art. 23 Composizione dei comitati provinciali
1. I comitati provinciali sono composti da cinque membri, uno dei quali rappresentante del servizio impianti sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano, nominati dalla giunta esecutiva.
2. Il presidente viene scelto fra i componenti del comitato stesso.
3. Il presidente deve essere scelto tra persone che abbiano praticato almeno uno sport o che abbiano assolto per almeno cinque anni incarichi federali o di ufficiale di gara o di tecnico federale o di presidente di societa' sportive.
4. La carica di presidente di comitati provinciali e' incompatibile con altre cariche sportive.
Art. 24 Compensi ai componenti degli organi collegiali
1. Ai componenti degli organi collegiali del Comitato olimpico nazionale italiano spetta, per ciascuna adunanza, un gettone di presenza determinato dal Consiglio nazionale.
2. Ai componenti del collegio dei revisori spetta, altresi', un compenso annuo nella misura determinata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.
Titolo II. Le FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
Art. 25 Le federazioni sportive
1. Le federazioni sportive nazionali sono le seguenti:
1) Aeroclub d'Italia;
2) Federazione italiana di atletica leggera;
3) Federazione italiana di atletica pesante;
4) Automobile club d'Italia;
5) Federazione italiana della caccia;
6) Federazione italiana gioco calcio;
7) Federazione italiana canottaggio;
8) Federazione ciclistica italiana;
9) Federazione italiana cronometristi;
10) Federazione italiana ginnastica d'Italia;
11) Federazione italiana golf;
12) Federazione italiana hockey e pattinaggio;
13) Federazione medico-sportiva italiana;
14) Federazione motociclistica italiana;
15) Federazione italiana motonautica;
16) Federazione italiana nuoto;
17) Federazione italiana baseball e softball;
18) Federazione italiana pallacanestro;
19) Federazione italiana pallavolo;
20) Federazione italiana pesca sportiva;
21) Federazione pugilistica italiana;
22) Federazione italiana rugby;
23) Federazione italiana scherma;
24) Federazione italiana sport equestri;
25) Federazione italiana sport del ghiaccio;
26) Federazione italiana sport invernali;
27) Federazione italiana tennis;
28) Unione italiana tiro a segno;
29) Federazione italiana tiro a volo;
30) Federazione italiana vela;
31) Federazione italiana sci nautico;
32) Commissione italiana per il pentathlon moderno.
Art. 26 Sede delle federazioni
1. Le federazioni sportive nazionali hanno sede in Roma.
2. Il Consiglio nazionale, su proposta della giunta esecutiva, puo' autorizzare, temporaneamente, una sede diversa.
Art. 27 Ordinamento delle federazioni
1. Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Lo statuto contiene le norme generali attinenti all'ordinamento della federazione. I regolamenti contengono le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della federazione ed all'esercizio dello sport da essa controllato.
3. Gli statuti delle federazioni e le loro modifiche vengono predisposti dalle assemblee e sono approvati nei modi previsti dalla legge.
4. I regolamenti delle federazioni sono deliberati dal consiglio federale e devono essere depositati presso la segreteria generale del Comitato olimpico nazionale italiano, ai fini della prescritta approvazione, la quale si intende avvenuta trascorsi trenta giorni dal deposito.
Art. 28 Costituzione di nuove federazioni sportive
1. Puo' essere disposta la costituzione di nuove federazioni sportive nazionali con deliberazione del Consiglio nazionale da adottarsi con l'intervento di due terzi dei membri effettivi.
2. Le nuove federazioni costituite possono aderire al Comitato olimpico nazionale italiano, una sola per uno stesso sport.
3. Il Consiglio nazionale delibera sulle domande di adesione entro sei mesi dalla presentazione, su proposta motivata della giunta esecutiva.
Art. 29 Adesione sperimentale
1. Per un quadriennio l'adesione ha carattere sperimentale e non attribuisce la qualita' di organo.
2. Decorso il quadriennio il Consiglio nazionale decide se l'adesione debba diventare definitiva o se la federazione debba essere esclusa.
Art. 30 Esclusione delle federazioni sportive
Titolo III. Le societa' sportive nazionali
Art. 31 Riconoscimento delle societa' sportive
1. Le societa', le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano o, per delega, dalla giunta esecutiva.
2. Il riconoscimento delle societa' polisportive e' fatto per le singole specialita' dello sport praticato.
3. Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgano esclusivamente attivita' di diffusione e promozione possono essere riconosciute enti di propaganda sportiva.
Art. 32 Ordinamento delle societa' sportive
1. Le societa', le associazioni e gli enti sportivi sono retti da uno statuto che deve essere approvato dall'organo che procede al riconoscimento, ai sensi del precedente art. 31.
2. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo statuto nonche' i regolamenti interni.
Art. 33 Attivita' delle societa' sportive
1. Le societa', le associazioni e gli enti sportivi sono soggetti all'ordinamento sportivo ed esercitano la loro attivita' secondo le norme e le consuetudini sportive.
Titolo IV. Gli atleti e gli ufficiali di gara
Art. 34 Gli atleti
1. Gli atleti sono inquadrati presso le societa', associazioni ed enti sportivi riconosciuti.
2. L'atleta partecipa alle gare autorizzate sotto l'osservanza dei principi, dei regolamenti, degli usi e della lealta' sportiva.
3. L'atleta non professionista deve praticare lo sport senza trarne profitto materiale, direttamente o indirettamente, in conformita' alle regole della Federazione internazionale.
4. L'attivita' dell'atleta professionista e' disciplinata da norme regolamentari particolari emanate dalla federazione competente e secondo i principi dettati dalla rispettiva Federazione internazionale.
Art. 35 Gli ufficiali di gara
1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarita'.
2. Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi dalla competente federazione sportiva.
Art. 36 Disposizioni finali
1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 1974
LEONE
RUMOR - RIPAMONTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 88. - SCIARRETTA