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Sez. U, Ordinanza n. 6461 del 04/04/2016 (Rv. 639110 - 01)

COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Ordinanza ex art. 3, comma 16, della l. n. 94 del 2009 - Impugnazione - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639110-01

COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

In tema di occupazione abusiva di suolo pubblico, l'art. 3, comma 16, della l. n. 94 del 2009, stabilendo che il sindaco "può" - non "deve" - ordinare il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell'esercizio commerciale, gli attribuisce un potere discrezionale, che incide su interessi legittimi, sicché l'impugnazione dell'ordinanza è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Fattispecie concernente ordinanza del sindaco di Roma a tutela delle aree cittadine ubicate nel perimetro del sito UNESCO).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/2009 num. 94 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)