Sez. 5 - , Sentenza n. 7438 del 15/03/2023 (Rv. 667036 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TERMINI DI DECADENZA - IN GENERE | Quota di ammortamento relativa all'avviamento per allocazione del disavanzo da fusione - Contestazione - Accertamento - Decadenza - Decorrenza - Individuazione - Criteri. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - COSTI AD UTILIZZAZIONE PLURIENNALE - In genere.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TERMINI DI DECADENZA - IN GENERE
In caso di contestazione della appostazione di quota di ammortamento relativa all'avviamento derivante dall'allocazione del disavanzo originato da operazioni di fusione, che costituisce componente di reddito ad efficacia pluriennale, e qualora la contestazione trovi ragione non nell'errato computo del singolo rateo dedotto, ma nel suo fatto generatore e nel presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già al termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o sia stato iscritto per la prima volta in bilancio.
Cod. Civ. art. 2501, DPR 29/09/1973 num. 300 art. 43, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)