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Sez. 5, Sentenza n. 42618 del 14/07/2009 Ud. (dep. 09/11/2009) Rv. 245390 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Collaboratore di giustizia - Dichiarazioni rese, oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione, in sede di giudizio abbreviato in virtù del potere di integrazione probatoria del giudice - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245390-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

Sono utilizzabili le dichiarazioni rese - oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione - dal collaboratore di giustizia, in sede di giudizio abbreviato, acquisite attraverso l'esame disposto dal giudice, ex art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., sussistendo il potere del giudice di disporre l'integrazione probatoria, ritenuta necessaria ai fini del decidere, il quale non soggiace ad alcun limite temporale, essendo esercitabile dal momento stesso in cui viene disposto il rito alternativo sino a quello successivo della discussione, quando ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e applicandosi la sanzione dell'inutilizzabilità solo alle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria e, quindi, fuori dal contraddittorio. Né, a tal fine, rileva che nel corso dell'udienza preliminare il P.M. abbia depositato, a titolo di indagine successiva, il verbale di interrogatorio del medesimo collaboratore ed il giudice ne abbia dichiarato l'inutilizzabilità perché reso oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione, giacché il G.u.p. nel disporre - in sede di giudizio abbreviato - l'esame in contraddittorio del predetto collaboratore non ha 'recuperatò dichiarazioni inutilizzabili ma ha formato nel diretto confronto e controllo delle parti una prova dichiarativa assolutamente diversa e immune da qualsiasi censura di inutilizzabilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Decreto Legge 15/03/1991 num. 8 art. 16 quater, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)