Sez. U, Sentenza n. 1 del 16/12/1998 Ud. (dep. 19/01/1999) Rv. 212081 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Truffa finalizzata all'assunzione nel pubblico impiego - Momento consumativo del reato - Indicazione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
La truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, sempre che sia individuabile e dimostrata l'esistenza di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, che l'amministrazione abbia subito all'atto ed in funzione della costituzione del rapporto medesimo. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che ai fini della configurabilità del delitto "de quo" si deve fare riferimento esclusivamente a spese, esborsi ed oneri effettivamente sostenuti dall'amministrazione nella procedura di costituzione del rapporto di impiego, mentre esulano dal concetto di danno rilevante le conseguenze meramente virtuali del reato - come le spese da sostenere per riparare l'errore e rettificare la graduatoria o per indire le nuove procedure di assunzione -, quelle di natura non immediatamente patrimoniale - come l'assunzione di persona sprovvista dei necessari requisiti professionali e l'alterazione della graduatoria del concorso -, ovvero quelle estranee all'ambito di tutela proprio della norma incriminatrice, quale il pregiudizio per gli altri concorrenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)