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Norme generali per l'igiene del lavoro

Testo in vigore al

Cassetta di pronto soccorso

Art. 29

1. Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:

  1. a) le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attivita' che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;

  2. b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in localita' di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attivita' che in
    esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);

  3. c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti,
    quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attivita' che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;

  4. d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati.

Camera di medicazione

Art. 30

1. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano piu' di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attivita' che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento.

2. Quando, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente art. 29, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.

3. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che occupano piu' di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma degli articoli 33, 34 e 35 del presente decreto.

4. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti dall'art. 27, deve essere convenientemente aereata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.

Decentramento del pronto soccorso

Art. 31

1. Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso della azienda e' tale da non garantire la necessaria tempestivita' delle cure, l'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere che l'azienda, oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad istituirne altri localizzati nei reparti piu' lontani o di piu' difficile accesso.

2. Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di medicazione. L'Ispettorato del lavoro, in relazione al numero degli operai occupati nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso, puo' prescrivere che sia tenuta, in luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta di pronto soccorso.

3. Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi specifici, l'Ispettorato del lavoro puo' altresi' prescrivere che vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti necessari in relazione alla natura e alla pericolosita' delle lavorazioni.

Personale sanitario

Art. 32

1. Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, i cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si puo' ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico piu' vicino all'azienda.

2. Nelle aziende di cui agli articoli 29 e 30, un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.

Visite mediche

Art. 33

1. Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:

  1. a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneita' al lavoro al quale sono destinati;

  2. b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.

2. Per le lavorazioni che presentano piu' cause di rischio e che pertanto sono indicate in piu' di una voce della tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli piu' brevi.

3. L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere la esecuzione di particolari esami medici, integrativi della, visita, quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori.

Visite mediche

Art. 34

1. I lavoratori occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse da quelle indicate nella tabella, quando esse siano eseguite nello stesso ambiente di lavoro ed espongano, a giudizio dell'ispettorato del lavoro, a rischi della medesima natura, devono essere sottoposti alle visite mediche previste dall'articolo precedente.

2. Le visite mediche sono altresi' obbligatorie per i lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella, ma che espongono a rischi della medesima natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi della legge 15 novembre 1952, n. 1967 e, per le condizioni in cui si svolgono, risultino, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori che vi sono addetti.

Visite mediche

Art. 35

1. Il datore di lavoro puo' essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro a far eseguire le visite mediche periodiche a intervalli piu' lunghi di quelli prescritti nella tabella allegata, ma non superiori al doppio del periodo indicato, quando i provvedimenti, adottati nell'azienda siano tali da diminuire notevolmente i pericoli igienici della lavorazione.

2. L'Ispettorato del lavoro puo' altresi' esentare il datore di lavoro dall'obbligo delle visite mediche, qualora, per la esiguita' del materiale o dell'agente nocivo trattato e per la efficacia delle misure preventive adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro insalubre, possa fondatalmente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori.

Capo IV. Servizi igienico-assistenziali

Acqua

Art. 36

1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantita' sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

Lavandini

Art. 37

1. La distribuzione dell'acqua per lavarsi deve essere fatta in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma.

2. I lavandini devono essere in numero di almeno uno per ogni 5 dipendenti occupati in un turno, ed i lavandini collettivi devono disporre di uno spazio di almeno 60 centimetri per ogni posto.

3. Agli operai che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 il datore di lavoro deve fornire anche adatti mezzi detersivi e per asciugarsi.

Docce

Art. 38

1. Nelle aziende industriali occupanti piu' di 20 operai, quando questi siano esposti a materie particolarmente insudicianti, o lavorino in ambienti molto polverosi, o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonche' in quelli dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai, l'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno appena terminato l'orario di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno tenuto conto della importanza e della natura dell'azienda.

2. Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda in quantita' sufficiente ed essere provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi.

3. Le docce devono essere individuali ed in locali distinti per i due sessi.

4. I locali dei bagni devono essere riscaldati nella stagione fredda.

5. L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere determinati requisiti
costruttivi e modalita' di uso dei bagni, tenuto conto dell'importanza dell'azienda e della natura dei rischi igienici presenti.

6. I lavoratori sono obbligati a fare il bagno per la tutela della loro salute in relazione ai rischi cui sono esposti.

Latrine e orinatoi

Art. 39

1. Nelle aziende industriali e commerciali, o nelle loro immediate adiacenze, deve esservi almeno una latrina a disposizione dei lavoratori.

2. Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non inferiore a 10, vi devono essere di regola latrine separate per uomini e per donne.

3. Il numero delle latrine nell'azienda non deve essere inferiore ad una per ogni 40 persone in essa occupate.

4. Nelle nuove costruzioni, il numero delle latrine non deve essere inferiore ad una per ogni 30 persone occupate per un turno.

5. I locali delle latrine non devono, di norma, comunicare direttamente coi locali di lavoro; le pareti divisorie e le porte delle latrine devono essere di altezza sufficiente a salvaguardare la decenza.

6. Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatci, delle condutture, dei bottini, come pure la vuotatura ed il trasporto delle materie in questi contenute, devono rispondere alle norme consigliate dalla ingegneria sanitaria.

Spogliatoi

Art. 40

1. Le aziende che occupano piu' di 50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 38, e quelle dove gli, abiti dei lavoratori possono essere bagnati durante il lavoro devono possedere locali appositamente destinati ad uso di spogliatoio, distinti per i due sessi e convenientemente arredati.

2. I locali destinati ad uso di spogliatoio devono essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aereati, illuminati nati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.

Refettorio

Art. 41

1. Salvo quanto e' disposto dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali piu' di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione e quelle che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 devono avere uno o piu' ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.

2. I refettori devono essere ben illuminati, aereati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.

3. L'ispettorato del lavoro puo' in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando riconosce che non sia necessario.

4. Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 e nei casi in cui l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, e' vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.

Conservazione vivande e somministrazione bevanda

Art. 42

1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.

3. E tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantita' di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.

Locali di ricovero e di riposo

Art. 43

1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e' deve essere riscaldato durante la stagione fredda.

Dormitori stabili

Art. 44

1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilita' prescritti per le case di abitazione della localita' ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantita' sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

2. In detti locali e' vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'ispettorato del lavoro.

3. I dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le donne e i dormitori per i fanciulli di sesso maschile sotto i quindici anni da quelli per gli adulti.

4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto individuale; e' vietato l'uso di letti sovrapposti.

5. Annesso ai dormitori che ricoverano piu' di 50 individui, vi deve essere un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria contenente almeno due letti.

6. Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati i dormitori devono essere difesi dalla penetrazione di essi.

Dormitori di fortuna

Art. 45

1. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidita' del suolo e dagli agenti atmosferici.

Dormitori temporanei

Art. 46

1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati dall'art. 45, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi piu' idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

  1. a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;

  2. b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere ne' la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, ne' il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

  3. c) essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;

  4. d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;

  5. e) essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna:

  6. f) nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.

3. La Superficie dei dormitori non puo' essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.

4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre un sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

5. Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma prevista dal quarto comma dell'art. 44.

6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali

Art. 47

1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in istato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

2. I lavoratori devono usare con cura e proprieta' i locali, le installazioni e gli arredi indicati al comma precedente.

Capo V. Nuovi impianti

Notifiche all'Ispettorato del lavoro

Art. 48

1. Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti piu' di 3 operai, e' tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.

2. La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalita' delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrano.

3. L'Ispettorato del lavoro puo' chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalita' delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

4. L'Ispettorato del lavoro tiene conto, nelle sue determinazioni, delle cautele, che possono essere necessarie per la tutela del vicinato, prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

5. Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando pero' la loro responsabilita' per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Titolo III. Disposizioni relative alle aziende agricole

Capo unico

Aziende e lavori soggetti al presente titolo

Art. 49

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle aziende in cui si compiono non solo i lavori attinenti direttamente all'esercizio dell'agricoltura, della boschicoltura e della pastorizia, ma anche quelli di carattere industriale e commerciale che hanno per scopo la preparazione, la conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli addetti alla custodia ed al governo del bestiame.

2. Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite dal proprietario, affittuario od enfiteuta, che coltivi direttamente il fondo con l'aiuto dei membri della famiglia se con lui conviventi, anche se per brevi periodi di tempo occupi mano d'opera per lavori stagionali.