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Sez. 3, Sentenza n. 6456 del 25/07/1987 (Rv. 454736 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - PROVA - CERTIFICAZIONI DELL'INAIL - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454736-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - PROVA - CERTIFICAZIONI DELL'INAIL - IDONEITÀ.*

In forza della presunzione di legittimità degli Atti provenienti dalla pubblica amministrazione - operante anche quando siano parti in causa gli stessi enti pubblici da cui gli Atti provengono - le certificazioni dell'Inail da cui risultino gli indennizzi corrisposti ed i conteggi eseguiti per la riliquidazione della rendita capitalizzata ex artt. 116 e 118 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, costituiscono prova documentale idonea a giustificare l'accoglimento della corrispondente domanda di rimborso dell'istituto, previo il mero controllo formale degli Atti stessi, salvo che il terzo autore del danno non contesti in modo specifico e puntuale la misura degli indennizzi, deducendo che non sono conformi alle previsioni ed alle tabelle infortunistiche. (V 5699/86, mass n 448172, sulla prima parte; (V 6250/81, mass n 417061, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 116 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)