Sez. 1, Sentenza n. 7958 del 07/08/1990 (Rv. 468635 - 01)
CONTO CORRENTE - IN GENERE - (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTO CORRENTE BANCARIO - ESTRATTI CONTO - CONTESTAZIONE - DECADENZA - OPPONIBILITÀ AL FIDEIUSSORE.*
CONTO CORRENTE - IN GENERE - (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTO CORRENTE BANCARIO - ESTRATTI CONTO - CONTESTAZIONE - DECADENZA - OPPONIBILITÀ AL FIDEIUSSORE.*
Ove sia prestata una fideiussione a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, a norma dell'art. 1832 cod. civ., dal diritto di impugnarli, il fideiussore, chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta, non può sollevare contestazioni in ordine all'ammontare di questa, neppure sostenendo che la definitività degli estratti conto non lo riguarderebbe per non avere il creditore inviato a lui tali documenti. (Conf 6656/87, mass n 454880; (Conf 2262/84, mass n 434308).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)