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Sez. 6, Sentenza n. 2415 del 25/06/1999 Cc. (dep. 26/08/1999) Rv. 214173 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | In relazione alla confisca prevista dall'art. 12 sexies d. L. n. 306 del 1992 - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214173-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In materia di sequestro preventivo, il secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. consente il sequestro delle cose confiscabili non solo ai sensi della norma generale di cui all'art, 240 cod. pen., ma in virtù di qualunque altra disposizione dell'ordinamento giuridico. (Nella fattispecie, l'art. 12 sexies del d.L. n. 306 del 1992 in materia di provvedimenti di contrasto della criminalità mafiosa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)