Sez. U, Sentenza n. 249 del 30/01/1967 (Rv. 326031 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - PRENOTAZIONE E ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI - COMMISSIONE DI VIGILANZA - CLAUSOLE COMPROMISSORIE DEGLI STATUTI SOCIALI RECANTI DEROGA ALLA COMPETENZA CONTENZIOSA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA - ILLEGITTIMITA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - PRENOTAZIONE E ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI - COMMISSIONE DI VIGILANZA - CLAUSOLE COMPROMISSORIE DEGLI STATUTI SOCIALI RECANTI DEROGA ALLA COMPETENZA CONTENZIOSA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA - ILLEGITTIMITA.*
La cognizione delle controversie sulla prenotazione ed assegnazione degli alloggi delle cooperative edilizie a contributo statale, sulla posizione e qualita di socio o aspirante socio e su tutte le vertenze aventi ad oggetto i rapporti tra i vari soci e tra questi e la cooperativa, spetta, a norma dell'art.131 del T. U. Sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n.1165, esclusivamente alla commissione di vigilanza costituita presso il ministero dei l l. P P.ed e inderogabile. Le eventuali clausole inserite negli statuti sociali delle cooperative edilizie a contributo statale, con cui venga prevista la Costituzione di collegio di probiviri per la risoluzione delle controversie sociali, sono, pertanto, inoperanti. (Cfr.2403-58 75-64).*
Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)