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Sez. 2, Sentenza n. 687 del 26/09/1986 Ud. (dep. 22/01/1987) Rv. 174912 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - AGGRAVATA DALLA RECIDIVA - PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174912-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - AGGRAVATA DALLA RECIDIVA - PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - RATIO.*

La contestazione della recidiva non esclude la perseguibilità a querela del reato di truffa, in quanto essendo la detta recidiva una circostanza soggettiva inerente esclusivamente alla persona dell'imputato, resta estranea al fatto-reato e non può, quindi, essere compresa nelle circostanze aggravanti che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 640 cod. pen. - introdotto con l'art. 98 legge 24 novembre 1981 n. 689 - rendono il reato di truffa procedibile d'ufficio. (Conf S.V. Udienza 31 gennaio 1987 sent. N. 1 imp. Paolini in corso di massimazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)