Sez. 3, Sentenza n. 3685 del 21/02/2006 (Rv. 588280 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE | Disciplina ex art. 140 cod. proc. civ. - Invio da parte dell'ufficiale giudiziario di raccomandata con avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale - Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 8 legge n. 890 del 1982 come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. così interpretato - Manifesta infondatezza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE
Le disposizioni dettate in tema di notificazione a mezzo del servizio postale si applicano, a norma dell'art. 10 legge n. 890 del 1982, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate dall'ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari solo previa verifica di compatibilità. Ne consegue che, alla raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario, in ipotesi di notifica a persona irreperibile, dà notizia del compimento delle operazioni previste dall'art. 140 cod. proc. civ., non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 8 legge n. 890 cit., così come risultante dopo l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 346 del 1998), atteso che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, il piego che viene depositato presso l'ufficio postale ed eventualmente resta ivi in giacenza per un tempo ritenuto non congruo dal giudice delle leggi contiene proprio l'atto da notificare, mentre, nell'ipotesi prevista dall'art. 140 cod. proc. civ., il piego in giacenza non contiene tale atto, bensì l'avviso che lo stesso è depositato presso la casa comunale. Deve, peraltro, escludersi che l'art. 140 cit., siccome interpretato, si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., atteso che le modalità di notificazione previste nel suddetto articolo sono idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, e che l'eventuale diversità di disciplina con altri tipi di notificazione trova obiettiva giustificazione nella diversità dei relativi presupposti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)