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Sez. 2, Sentenza n. 1408 del 08/06/1962 (Rv. 252253 - 01)

DIVISIONE - QUOTE (FORMAZIONI E ATTRIBUZIONE) - STIMA DEI BENI - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLE OPERAZIONI RELATIVE - MODIFICHE DEL VALORE DEI BENI SOPRAVVENUTE NEL CORSO DEL PROCESSO - IRRILEVANZA - QUOTE DI CONGUAGLIO - IDENTITA DI DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1962-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252253-01

DIVISIONE - QUOTE (FORMAZIONI E ATTRIBUZIONE) - STIMA DEI BENI - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLE OPERAZIONI RELATIVE - MODIFICHE DEL VALORE DEI BENI SOPRAVVENUTE NEL CORSO DEL PROCESSO - IRRILEVANZA - QUOTE DI CONGUAGLIO - IDENTITA DI DISCIPLINA.*

La stima dei beni, nella divisione ereditaria, si compie con riferimento al tempo della divisione, intendendosi per tale momento quello in cui si procede alle relative operazioni, aventi carattere preliminare nel procedimento divisorio, ed una volta acquisita al processo non puo essere modificata sul riflesso che siano sopravvenuti, nel corso del processo, mutamenti di valore in ordine ai beni dividendi. Questo principio vale anche per i conguagli in denaro, volti a compensare la ineguaglianza in natura delle quote ereditarie e quindi direttamente collegati ai valori di stima delle quote medesime. (Conf 1624/49, 1027/49, 1694/39, 1709/38).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)