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Sez. 2, Sentenza n. 3527 del 16/10/1976 (Rv. 382279 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - CONTROVERSIE EX ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONTROVERSIE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - DEPOSITO PER MULTA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382279-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - CONTROVERSIE EX ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONTROVERSIE DI LAVORO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - DEPOSITO PER MULTA - NECESSITA.*

Le cause promosse contro il datore di lavoro, a norma dell'art 28 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), per la repressione di condotta antisindacale, non configurano controversie di lavoro, secondo la previsione di cui all'art 409 cod proc civ (nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), in quanto non vertono, salvo che in via eventuale ed indiretta, su posizioni giuridiche inerenti al rapporto di lavoro subordinato. Con riguardo alle predette cause, pertanto, il ricorso per Cassazione, a norma dell'art 364 primo comma cod proc civ, deve essere preceduto, a pena d'inammissibilita, dal deposito per soccombenza. (V 1050/76, mass n 379720).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)