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Sez. 1, Sentenza n. 26689 del 13/12/2006 (Rv. 593649 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Controversie non rientranti tra quelle che l'amministratore può autonomamente introdurre - Esperimento autonomo da parte dell'amministratore - Delibera condominiale di autorizzazione a promuovere il giudizio sopravvenuta - Efficacia sanante retroattiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593649-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE

Il conferimento da parte dell'assemblea condominiale all'amministratore del condominio del potere di stare in giudizio in una controversia non rientrante tra quelle che può autonomamente proporre ai sensi del primo comma dell'art. 1131 cod. civ. può sopravvenire utilmente, con effetto sanante, dopo la proposizione dell'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)