Sez. U, Sentenza n. 7705 del 11/07/1991 (Rv. 473078 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) | Atto autorizzativo dell'occupazione di urgenza emanato dal presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 - Controllo previsto dagli artt. 45 e 49 della legge n. 62 del 1953 - Mancanza - Inefficacia dell'atto autorizzativo - Conseguenze.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.)
L'atto autorizzativo dell'occupazione di urgenza, emanato dal presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, ancorché immediatamente eseguibile ed in concreto eseguito, è privo di efficacia in difetto del controllo previsto dagli artt. 45 e 49 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, e, pertanto, in questo caso, non è idoneo a degradare il diritto soggettivo del proprietario del fondo (diritto di per sè non affievolito dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera), il quale resta tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 10/02/1953 num. 62 art. 45, Legge 10/02/1953 num. 62 art. 49 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)