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Sez. 5 - , Sentenza n. 10636 del 04/05/2018 (Rv. 648061 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Cessione gratuita a v.i.p., da parte di casa di moda, di capi d'abbigliamento griffati - Spese di pubblicità - Esclusione - Spese di rappresentanza - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648061-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema d'IRPEG, ai sensi dell'art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, i costi sostenuti per la cessione gratuita a v.i.p. dei capi d'abbigliamento griffati di produzione del contribuente, senza alcun obbligo giuridico d'indossarli in manifestazioni pubbliche, integrano spese di rappresentanza, solo parzialmente deducibili e non di pubblicità o propaganda, interamente deducibili, mancando un collegamento obiettivo ed immediato con la promozione di un prodotto o di una produzione e con l'aspettativa diretta di un maggior ricavo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)