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Sez. 3, Ordinanza n. 33211 del 18/12/2024 (Rv. 672994-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione per pregiudizialità - Definizione, nelle more del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione, del giudizio pregiudicante - Sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Corte di cassazione - Presupposti - Passaggio in giudicato della detta decisione - Necessità.
Stato
decisa il 2024-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672994-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Ove sia ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e sia proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, la decisione del giudizio pregiudicante nelle more della decisione della Corte di cassazione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso, solo in caso di passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)