Sez. 1, Sentenza n. 3957 del 02/10/1989 (Rv. 463791 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL RISCATTO E DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 379 DEL 1969 - RETROATTIVITÀ DI QUESTA ULTIMA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1950 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL RISCATTO E DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 379 DEL 1969 - RETROATTIVITÀ DI QUESTA ULTIMA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1950 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Nel caso di morte, anteriormente al riscatto, dell'assegnatario di un terreno di riforma fondiaria, che intervenga prima dell'entrata in vigore della legge 29 maggio 1967 n. 379, deve negarsi la operatività della disciplina introdotta da tale legge (non retroattiva), trovando applicazione le Disposizioni della legge 12 maggio 1950 n. 230, il cui art. 19, in presenza di discendenti in linea retta, esclude il coniuge e contempla il diritto al subentro nel rapporto di assegnazione di quei discendenti che ne facciano richiesta e siano in possesso dei prescritti requisiti, in base ad una successione al "de cuius" di tipo collettivo ed indiviso, nonché a prescindere da eventuale diversa disposizione testamentaria (affetta da nullità, per contrasto con le regole imperative della citata norma). (V 1927/81, mass n 412614).*
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 19, Legge 29/05/1967 num. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)