Sez. U, Sentenza n. 4545 del 07/12/1976 (Rv. 383273 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONFORMARSI AL GIUDICATO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - POTERI DI SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO - SUSSISTENZA O MENO DI POTERE DISCREZIONALE PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO - RISPETTIVI POTERI DEL CONSIGLIO - ESORBITANZA DAI POTERI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - DECISIONE IMPUGNABILE.*
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONFORMARSI AL GIUDICATO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - POTERI DI SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO - SUSSISTENZA O MENO DI POTERE DISCREZIONALE PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO - RISPETTIVI POTERI DEL CONSIGLIO - ESORBITANZA DAI POTERI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - DECISIONE IMPUGNABILE.*
Nel giudizio di ottemperanza promosso, a norma dell'art 27 n 4 del RD 25 giugno 1924 n 1054, in seguito all'inadempienza della pa, ad un precedente giudicato di annullamento, il giudice amministrativo puo adottare esso stesso, soltanto quei provvedimenti, costituenti conseguenza immediata di tal giudicato, che abbiano natura vincolata, non implicando l'Esercizio di alcun potere discrezionale, riservato alla stessa amministrazione. Qualora, invece, in relazione alla particolare natura dell'atto amministrativo annullato (nella specie: licenza edilizia) all'Obbligo di ottemperanza posto a carico della amministrazione, si accompagni un certo potere discrezionale in ordine alla scelta della misura piu atta ad eseguire il giudicato di annullamento, il giudice amministrativo ha soltanto il potere di imporre all'amministrazione medesima di adottare, fra le possibili misure, quella che essa consideri meglio corrispondente all'interesse pubblico, ma non puo imporle una scelta propria, esercitando un potere riservato alla amministrazione attiva. Peraltro, qualora tale esorbitanza dai poteri attribuiti al giudice amministrativo sia stata posta in essere con la pronunzia di annullamento, della cui esecuzione si tratta, tale difetto di giurisdizione puo essere dedotto soltanto con ricorso per Cassazione avverso quella decisione, ma non anche contro la successiva pronunzia emanata in Sede di giudizio di ottemperanza, con la quale sia stato imposto alla pa di adeguarsi a quanto disposto con la precedente decisione, non impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)