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Sez. L - , Ordinanza n. 22047 del 12/07/2022 (Rv. 665323 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Dirigente medico legale - Svolgimento di fatto di funzioni di 2^ livello - Differenze retributive - Spettanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665323-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

Al dirigente medico legale di primo livello, che abbia svolto le funzioni di dirigente medico legale di secondo livello, non spetta né la maggiorazione retributiva per l'esercizio di fatto di mansioni superiori - non essendo applicabili alla dirigenza gli artt. 2103 c.c. e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - né l'indennità cd. sostitutiva, non prevista dall'art. 94 del c.c.n.l. E.P.N.E. dell'11.10.1997 a differenza di quanto disposto dall'art. 18 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale.

Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)