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Sez. 1, Sentenza n. 13173 del 16/07/2004 (Rv. 574637 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE | Istituzione del giudice unico di primo grado, ai sensi del D.Lgs. n. 51 del 1998 - Normativa transitoria - Giudizi di appello pendenti davanti al Tribunale alla data di efficacia del citato D.Lgs. - Decisione - Composizione collegiale - Legittimità - Attribuibilità della causa alle sezioni stralcio - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574637-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 135, lett. a), del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, i procedimenti di appello pendenti davanti al Tribunale alla data di efficacia del decreto medesimo (2 giugno 1999) sono definiti dal Tribunale "sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti". Pertanto, nel caso anzidetto, correttamente il Tribunale decide in composizione collegiale, con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, ricorrendo in tale ipotesi riserva di collegialità ex art. 48, secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dal menzionato D.Lgs. n. 51 del 1998), è esclusa l'assegnabilità della causa alle sezioni stralcio e, quindi, la necessità del tentativo di conciliazione di cui all'art. 13 della citata legge n. 276 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 135 CORTE COST., Legge 22/07/1997 num. 276 art. 1, Legge 22/07/1997 num. 276 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)