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Sez. 5, Sentenza n. 37 del 15/01/1971 Ud. (dep. 30/03/1971) Rv. 117390 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - SOTTRAZIONE, OCCULTAMENTO O DISTRAZIONE DI BENI - DOLO GENERICO - FATTI COMMESSI SU BENÌ ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - ELEMENTO PSICOLOGICÒ (SOGGETTIVO) - DOLO SPECIFICO.*
Stato
decisa il 1971-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117390-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - SOTTRAZIONE, OCCULTAMENTO O DISTRAZIONE DI BENI - DOLO GENERICO - FATTI COMMESSI SU BENÌ ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - ELEMENTO PSICOLOGICÒ (SOGGETTIVO) - DOLO SPECIFICO.*

L'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta, nell'ipotesi materiale di sottrazione, occultamento o distrazione di beni fallimentari, consiste nella sola cosciente volonta del fatto stesso di concorrere all'occultamento dei beni del fallito, per evitarne l'apprensione alla massà mentre l'intento nocivo per i creditori e richiesto solo per l'ipotesi di dichiarazione o riconoscimento di passivita inesistenti. (Conf 114447, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)