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Sez. 1, Sentenza n. 6237 del 03/06/1991 (Rv. 472496 - 01)

Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione - Compensazione - Giudiziale | Contestazione dell'esistenza del credito opposto in compensazione - Inammissibilità della compensazione - Limiti.
Stato
decisa il 1991-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472496-01

Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione - Compensazione - Giudiziale

La compensazione giudiziale è inammissibile quando venga contestata l'esistenza del credito opposto in compensazione, salvo che il giudice del merito - con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente motivato, ritenga la contestazione, "prima facie", pretestuosa ed infondata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)