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Sez. 6, Sentenza n. 4378 del 27/02/1973 Ud. (dep. 29/05/1973) Rv. 124193 - 01

ARMI - PORTO ABUSIVO - OCCASIONALE MANCANZA DI MUNIZIONI - SUSSISTENZA DELLA CONTRAVVENZIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1973-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124193-01

ARMI - PORTO ABUSIVO - OCCASIONALE MANCANZA DI MUNIZIONI - SUSSISTENZA DELLA CONTRAVVENZIONE - FONDAMENTO.*

Il reato di cui all'art 699 cod pen(porto abusivo d'arma)e un reato di pura condotta caratterizzato dal fatto che nel comportamento del reo e insita una situazione di pericolo, presunta dalla legge, derivante dalla idoneita dell'arma al suo impiego, anche se occasionalmente essa e priva di munizioni, prescindendosi dalla considerazione se essa sia pronta o meno all'uso immediato e dalla previsione di poterla usare. Nel porto d'armi senza licenza, infatti, si configura sempre una presunzione di pericolo per l'incolumita personale, propria o altrui, che si identifica nella Mancanza dell'autorizzazione al porto, in quanto l'attitudine ad offendere non viene meno per la temporanea Mancanza di carica la quale puo intervenire durante il porto anche a mezzo di terzi, rendendosi, in tal modo, possibile il pronto uso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)