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Sez. 1, Sentenza n. 12515 del 11/05/2025 (Rv. 674543-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Insinuazione al passivo - Opposizione - Tempestività - Controllo officioso da parte del tribunale - Sussistenza - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674543-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. (nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), il tribunale ha il potere-dovere di verificare d'ufficio la tempestività del deposito del ricorso e, in caso di deposito tardivo, di dichiarare inammissibile l'opposizione; tuttavia, qualora l'opponente abbia chiaramente descritto nel ricorso le ragioni della tempestività, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione sulla base del semplice rilievo della carenza di prova documentale della tempestività, ma deve verificare in concreto la tempestività o la tardività del deposito del ricorso, anche consultando il fascicolo della procedura fallimentare. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva dichiarato la tardività dell'opposizione senza tenere conto delle indicazioni dell'opponente inerenti alla tempestività dell'opposizione in relazione all'indicata data di comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo.).

Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)