Sez. 2, Sentenza n. 2035 del 01/03/1994 (Rv. 485523 - 01)
Appalto (contratto di) - Tipi di appalto - Di costruzione - In genere | Senza licenza edilizia - Nullità - Pagamento del corrispettivo - Diritto dell'appaltatore - Insussistenza - Ignoranza del mancato rilascio della licenza - Irrilevanza - Deduzione in contratto di opera in contrasto con norme imperative - Comune intenzione delle parti di fare a meno della concessione o autorizzazione - Irrilevanza.
Appalto (contratto di) - Tipi di appalto - Di costruzione - In genere
Il contratto di appalto diretto alla costruzione di un'opera edilizia, senza la prescritta licenza, è nullo e privo di effetti, in quanto ha un oggetto illecito per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 31 e 41 legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 10 e 13 legge 6 agosto 1967 n. 765, talché l'appaltatore non può pretendere in forza del contratto nullo il pagamento del corrispettivo pattuito, senza che possa rilevare l'ignoranza del mancato rilascio della concessione edilizia, che non può ritenersi scusabile per la grave colpa del contraente, il quale con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto avere conoscenza della reale situazione. Ne consegue che essendo dedotta in contratto un'opera contrastante con norme imperative, e penalmente punita con previsione di responsabilità a carico del committente e dell'assuntore dei lavori, è irrilevante l'accertamento della comune intenzione delle parti di fare a meno della concessione o autorizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)