diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 21510 del 20/10/2010 (Rv. 615413 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Società di capitali - Cancellazione dal registro delle imprese avvenuta nel vigore del nuovo art. 2495 cod. civ. - Atto di appello - Notifica al difensore del primo grado - Nullità sanabile - Modalità.
Stato
decisa il 2010-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615413-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

La notificazione dell'appello ad una società di capitali dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 che ha modificato l'art. 2495 cod. civ., deve essere effettuata presso la sede della società in liquidazione, in persona del liquidatore "pro tempore". Pertanto la notifica effettuata presso il difensore del primo grado della società "in bonis" deve ritenersi affetta da nullità sanabile "ex tunc" o mediante il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., quando la consegna sia avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione ed il notificando mostri, con la costituzione in giudizio, di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto; o mediante la rinnovazione nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)