REGOLAMENTO (CE) N. 2009/95 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 1995 recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte d'intervento, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan, prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio
Testo in vigore al
Art. 5
1. Per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 1 punti a) o b), le offerte riguardano la totalità delle spese relative alla consegna. Esse sono espresse in ecu per tonnellata di peso lordo.
2. Per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le offerte riguardano i quantitativi di prodotti da prelevare fisicamente dalle scorte d'intervento come corrispettivo per la fornitura e per eventuali spese di trasformazione, condizionamento e stampigliatura di una o più partite indicate nel bando di gara.
Art. 6
1. L'offerta è valida solo se:
a) contiene un riferimento preciso al regolamento che indice la gara particolare;
b) indica il nome e l'indirizzo dell'offerente, il quale deve essere stabilito nella Comunità, in particolare il suo numero di telex/telefax;
c) riguarda la totalità della partita (peso netto);
d) propone, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 punti a) o b):
1. l'importo o gli importi globali, espressi in ecu, per l'intera fornitura o per una partita (peso netto) e l'importo in ecu per tonnellata (peso lordo) offerti per ciascuna destinazione, tenendo conto di tutti i vari punti di partenza possibili previsti nel bando di gara,
2. indica il o i nomi ed indirizzi di tutti gli intermediari o subappaltatori utilizzati nell'operazione, sia sul territorio comunitario che nei paesi terzi,
3. precisa i mezzi di trasporto utilizzati, con i relativi dati tecnici (capacità, anno d'immatricolazione, tipo di attrezzatura, ecc.),
4. indica l'itinerario percorso, compresi i valichi di confine e gli eventuali luoghi di trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro; in tal caso l'offerente s'impegna, per iscritto, a comunicare con almeno 10 giorni di anticipo le date in cui questi trasbordi avranno luogo, così come le date probabili delle principali operazioni, in particolare il carico e l'arrivo a destinazione,
5. comporta il calcolo dettagliato della composizione del prezzo offerto,
6. qualora siano già state realizzate operazioni analoghe per le stesse destinazioni, indica la quantità in tonnellate e i prodotti inviati;
e) propone, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2:
1. la quantità di prodotti proposta, espressa in tonnellate (peso netto), in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito nelle condizioni ed allo stadio di consegna previsti nel bando di gara,
2. l'indirizzo esatto del (o dei) luogo(i) di condizionamento e del (o dei) magazzino(i) nel quale la merce è depositata prima della spedizione,
3. il o i nomi ed indirizzi di tutti i subappaltatori, responsabili della movimentazione della merce ed intermediari utilizzati nell'operazione,
4. l'importo in ecu per tonnellata e per giorno richiesto a copertura di ogni rischio (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc....), nel caso in cui la presa in carico del trasportatore non possa intervenire nei termini impartiti,
5. una descrizione dettagliata della maniera in cui si procederà al condizionamento così come le caratteristiche principali dei materiali impiegati;
f) è corredata della prova che l'offerente ha costituito, per ogni partita, una cauzione di gara conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione1, in moneta nazionale a favore della Comunità, per l'importo unitario per tonnellata indicato nel bando di gara. Tale prova è costituita dal documento originale emesso dall'istituto finanziario che rilascia la cauzione secondo il modello ripreso all'allegato - ogni modifica a condizione complementare può condurre al rifiuto dell'offerta;
g) è corredata dell'originale dell'impegno scritto dell'istituto finanziario che costituirà la cauzione di fornitura prevista all'articolo 8;
h) è mantenuta per almeno quindici giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Un'offerta che non sia presentata a norma del presente articolo, che non risponda che parzialmente alle condizioni del regolamento della gara, o che contenga condizioni diverse da quelle stabilite dal presente regolamento potrà essere rifiutata.
3. Le offerte trasmesse per fax o per telex non sono ricevibili.
4. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione.
5. Gli importi in ecu di cui al paragrafo I, all'articolo 8 e all'articolo 13, vengono convertiti in moneta nazionale al tasso agricolo valido l'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte.
Art. 7
1. Tenuto conto delle offerte pervenute, la Commissione può decidere per ciascuna partita:
— di non aggiudicare la fornitura,
— oppure di aggiudicare la fornitura all'offerente che, sulla base del prezzo proposto, o delle quantità proposte e degli altri elementi dell'offerta, presenta le migliori garanzie affinché la consegna venga effettuata in buone condizioni tecniche e sanitarie e nel rispetto dei termini prescritti.
2. Ove la decisione sia stata presa conformemente al paragrafo 1, la Commissione provvede quanto prima, eventualmente mediante telecomunicazione scritta, a comunicare agli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara e notifica agli interessati l'avviso di attribuzione relativo alla fornitura.
3. La Commissione comunica agli organismi di intervento interessati i dati relativi all'aggiudicatario.
4. Per l'esecuzione delle operazioni, salvo in caso di urgenza, la sola Commissione ha il potere di fornire istruzioni sullo svolgimento delle stesse dopo la presa in consegna da parte degli operatori.
Art. 8
1. Per una fornitura delle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 7, l'aggiudicatario costituisce una cauzione di fornitura equivalente alle quantità nette da prendere in carico per ogni partita, moltiplicate per l'importo unitario fissato nel bando di gara, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 a favore della Comunità.
2. Per una fornitura di cui all'articolo 2, paragrafo 1 punti a) o b), l'aggiudicatario, almeno tre giorni lavorativi prima del prelievo, costituisce una cauzione di fornitura a favore della Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, pari ai quantitativi da prelevare per ciascuna nave o per ciascuna destinazione moltiplicati per l'importo unitario fissato nel bando di gara.
3. La prova della costituzione delle cauzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è costituita dal documento originale rilasciato dall'istituto finanziario che rilascia la cauzione. Le cauzioni sono costituite in moneta nazionale secondo il modello ripreso all'allegato - ogni modifica o condizione complementare unilaterale rischia di condurre all'annullamento dell'attribuzione della gara.
4. L'importo della cauzione è fissato in ciascun bando di gara.
Art. 9
Salvo forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi che può correre la merce, in particolare i rischi di perdita o di deterioramento, sino alla fase di consegna prevista.
La Commissione può, per tener conto di difficoltà particolari, accordare una tolleranza per quanto riguarda le perdite non identificabili.
Art. 10
1. La domanda di pagamento della fornitura è accompagnata:
a) in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto b):
— dai documenti di trasporto;
— dall'originale del certificato di presa in consegna, per le quantità effettivamente consegnate, emesso dal beneficiario e vistato dall'organismo di controllo a destino;
— dal certificato di conformità previsto dall'articolo 11, paragrafo 2.
b) in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto a), in aggiunta ai documenti di cui al precedente punto a), la domanda dovrà essere accompagnata:
— dal titolo di esportazione di cui all'articolo 14;
— dai documenti amministrativi unici previsti all'articolo 14.
2. Per le gare di cui all'articolo 2, paragrafo 1 punti a) o b), le spese di fornitura vengono pagate in rapporto al quantitativo indicato nel certificato di presa in consegna e attestato dall'organismo incaricato dei controlli a destinazione.
3. Per le gare di cui all'articolo 2, paragrafo 2, il prodotto di base aggiudicato verrà messo a disposizione dell'aggiudicatario previa presentazione della prova riguardante la costituzione della cauzione di cui all'articolo 8.
4. Se la presa in consegna è ritardata per circostanze non imputabili all'aggiudicatario, le spese supplementari in cui è incorso l'aggiudicatario possono essere eventualmente rimborsate dalla Commissione previo esame dei documenti giustificativi.
5. Per quanto riguarda i pagamenti per il carico ed il trasporto, così come per le controstallie e le avarie, da effettuarsi in favore delle amministrazioni della Georgia, essi dovranno effettuarsi seguendo le modalità e le condizioni che saranno fissate in un memorandum da stabilirsi fra le autorità della Georgia e la Commissione; quest'ultimo sarà comunicato agli aggiudicatari all'atto dell'attribuzione della gara.
Art. 11
1.
L'aggiudicatario si sottopone a qualsiasi controllo effettuato da o per conto della Commissione all'atto della produzione o del condizionamento, del magazzinaggio e, eventualmente, del carico. Il controllo verte sulla quantità, sulla qualità, sull'identità, sullo stato sanitario e, eventualmente, sul condizionamento e sulla stampigliatura della fornitura. I risultati di tali controlli sono opponibili a tutte le parti che intervengono qualora esse hanno avuto la possibilità di assistervi.
Al termine del controllo è rilasciato un certificato di conformità o di non conformità. Se la quantità consegnata dall'organismo d'intervento non è conforme alle norme minime prescritte per l'intervento, è applicabile l'articolo 2, paragrafo 3 punto c) del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione1.
2. Nel paese di destinazione un organismo o una società di sorveglianza, designati dalla Commissione, procede ad un controllo di conformità della fornitura, verificandone la quantità, se necessario lo stato sanitario, il condizionamento e la stampigliatura. Al termine del controllo viene rilasciato all'aggiudicatario un certificato di conformità, o, se del caso, di non conformità, precisante il dettaglio ed i risultati dei controlli effettuati, che deve essere trasmesso direttamente alla Commissione.
3. All'atto delle operazioni di carico nella Comunità, così come a destinazione, gli organismi o le società di sorveglianza incaricati dei controlli prelevano ed analizzano dei campioni rappresentativi per conto della Commissione. Dei campioni complementari da utilizzare in caso di contestazione sono conservati per conto della Commissione.
4. L'organismo incaricato del controllo di cui al paragrafo 1, fa procedere, all'atto del caricamento, alla piombatura dei mezzi di trasporto. In caso di trasbordo un organismo od una società di sorveglianza designato dalla Commissione procede alla verifica dell'integrità delle piombature dei mezzi di trasporto arrivati ai punti di trasbordo ad una nuova piombatura dei mezzi di trasporto utilizzati dopo il trasbordo.
5. Le spese relative ai controlli sono a carico della Comunità.
Art. 12
1. Per la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto f), le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) 2220/85 della Commissione sono le seguenti:
a) il mantenimento dell'offerta;
b) la costituzione della cauzione di gara di cui al paragrafo 2 nei termini previsti dall'articolo 8;
c) inoltre, per un'aggiudicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2, ritirare fisicamente dai magazzini d'intervento le quantità aggiudicate. Alla scadenza del termine previsto per il ritiro, per le quantità non ancora prelevate, la cauzione è acquisita conformemente all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85, ed il diritto di ritirare scaduto.
2. Per le cauzioni di cui all'articolo 8, le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono le seguenti:
a) la fornitura della totalità del prodotto avente una qualità senza differenze significative in relazione, secondo i casi:
— a quella constatata al momento del ritiro dal magazzino d'intervento (fornitura di cui all'articolo 2, paragrafo 1 punto a);
— a quella constatata nel certificato di conformità (fornitura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto b);
— a quella precisata nel bando di gara (fornitura di cui all'articolo 2, paragrafo 2).
b) Eventualmente, nelle condizioni previste all'articolo 10, paragrafo 5, il pagamento delle spese di scarico, di trasporto ed altre spese connesse alle autorità della Georgia.
3. La cauzione definita al paragrafo 1 viene svincolata:
— se l'offerta non è accettata;
— per un'offerta prevista all'articolo 2, paragrafo 1 punto a) oppure punto b), dietro presentazione della cauzione prevista all'articolo 8;
— per un'offerta prevista all'articolo 2, paragrafo 2, dietro presentazione del certificato di prelievo emesso dall'organismo d'intervento per la totalità della quantità aggiudicata.
4. La cauzione definita nel paragrafo 2 viene svincolata qualora l'aggiudicatario fornisca la prova del rispetto delle sue obbligazioni:
a) per un'aggiudicazione prevista all'articolo 2 paragrafo 1 punti a) o b), tramite la produzione dei documenti menzionati all'articolo 10, paragrafo 1 punto a) oppure b), secondo il caso.
— in base ad un pro-rata delle quantità per le quali la prova non sia stata fornita;
— eventualmente, a concorrenza degli importi non pagati alle autorità della Georgia.
b) per un'aggiudicazione prevista all'articolo 2 paragrafo 2, dietro presentazione:
— di un certificato di conformità fornito al momento del carico sul mezzo di trasporto, sotto la responsabilità dell'organismo o della società abilitati a tale scopo;
— del certificato di esportazione di cui all'articolo 14;
— dei documenti amministrativi unici di cui all'articolo 14;
— del certificato di analisi fornito dall'organismo o dalla società abilitati a tale scopo in rispetto delle disposizioni previste all'articolo 11, paragrafo 1.
— per le quantità non conformi;
— per le quantità perse a causa di un condizionamento improprio al tipo di trasporto previsto;
— a concorrenza di 1 ECU per tonnellata e per giorno moltiplicato per le quantità non caricate, qualora sia constatato che il tasso di carico richiesto dal bando di gara non sia stato rispettato.
Essa rimane acquisita: Essa rimane acquisita:
5. Ove si constatino ritardi nella presa in carico da parte del trasportatore, o nelle consegne da parte del trasportatore o del trasformatore, la cauzione prevista all'articolo 8 viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi non presi in carico o consegnati fuori termine, in ragione di 0,75 ECU per tonnellata e per giorno di ritardo. A partire dall'undicesimo giorno di ritardo, l'importo da incamerare viene portato a 1 ECU per tonnellata e per giorno di ritardo supplementare. Queste disposizioni si applicano soltanto se la causa del ritardo nella presa in carico o nelle consegne è imputabile all'aggiudicatario.
6. Per un'aggiudicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 1 punti a) o b), la cauzione prevista all'articolo 8 può essere svincolata, nelle condizioni previste nel bando di gara oppure in quote del 20 %, dietro presentazione della prova che il 20 % di una partita è stato consegnato conformemente alle disposizioni del regolamento di gara, nelle condizioni in cui il prodotto è stato prelevato presso il magazzino d'intervento o allo stadio di presa in consegna previsto dal bando di gara.
Art. 13
Nel quadro dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 punti a) o b), l'aggiudicatario può domandare un acconto pari al 90 % dell'importo stabilito moltiplicando le quantità nette effettivamente prese in consegna per un dato prodotto, una data destinazione e per un dato termine di consegna, per gli importi unitari stabiliti nella sua offerta. Tale somma è versata all'aggiudicatario, su presentazione del certificato di ritiro emesso dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio è situato il luogo di carico, o dall'organismo incaricato del controllo di cui all'articolo 11 paragrafo 1 e di una cauzione di importo equivalente all'importo così calcolato, a favore della Commissione, secondo il modello ripreso nell'allegato.
Art. 14
1. I titoli di esportazione recano nella casella 20 l'indicazione seguente: «Regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio. Non si applicano restituzioni all'esportazione».
2. Il documento amministrativo unico e il documento di controllo rilasciati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3002/92 recano le indicazioni seguenti:
— «Regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione, del 18 agosto 1995, recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan e al Tagikistan, prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio».
— «Non si applicano restituzioni all'esportazione».
Art. 15
1. Nei bandi di gara sono specificati, tra l'altro, i seguenti elementi:
— le clausole e condizioni complementari;
— la definizione delle partite, nonché le denominazioni e gli indirizzi dei magazzini;
— la quantità minima di merce da prelevare per ciascun magazzino;
— le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite;
— i luoghi e la fase precisa di consegna stabiliti per la fornitura della merce a destinazione;
— i termini stabiliti per la fornitura.
2. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 2, il relativo bando specifica inoltre:
— le partite o i gruppi di partite da prendere in consegna in pagamento della fornitura;
— le caratteristiche del prodotto trasformato da fornire: natura, quantità, qualità, condizionamento, ecc.
Art. 16
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1995. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione Fatto a il.......... /.......... /.......... Allegare: lista delle persone abilitate a sottoscrivere le cauzioni con gli specimen delle firme.